All’interno dei fatti giuridici si distingue ulteriormente tra fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici. I fatti giuridici in senso stretto sono tutti quegli eventi naturali, indipendenti dalla volontà dell’uomo, che producono conseguenze giuridiche. I fatti giuridici in senso stretto, quindi, sono presi in considerazione dall’ordinamento da un punto di vista oggettivo: la morte produce l’apertura della successione per il semplice fatto di essersi oggettivamente verificata, non essendo rilevante se essa è dovuta a cause naturali o alla condotta di un terzo.
Negli atti giuridici, invece, è rilevante l’aspetto soggettivo in quanto sono definiti tali tutti i comportamenti umani volontari e consapevoli che hanno conseguenze giuridiche. Atto giuridico è ogni comportamento che la legge prende in considerazione in quanto riferibile, imputabile ad una persona come sua propria azione e che costituisce il presupposto per il verificarsi di conseguenze giuridiche.