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Qual è la data di notifica corretta?

Ruth Negri
Ruth Negri
2025-04-18 17:14:20
Numero di risposte: 2
In caso di temporanea assenza del destinatario, la raccomandata si considera consegnata nel momento in cui viene immesso nella cassetta delle lettere del destinatario l’avviso di giacenza. Ossia è rilevante ai fini della notifica e dei suoi effetti la data dell’avviso che il postino immette nella cassetta delle lettere del destinatario avvisandolo che può ritirare il plico alla posta. Quindi, se anche questi non è a casa, la raccomandata si considera comunque consegnata quel giorno stesso. Secondo la Corte, la raccomandata non recapitata per momentanea assenza del destinatario, infatti, deve ritenersi entrata nella sfera di conoscibilità dell’interessato nel momento in cui è stato rilasciato l’avviso secondo cui il plico deve essere ritirato all’ufficio postale.
Manfredi Sala
Manfredi Sala
2025-04-18 13:21:41
Numero di risposte: 5
Ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza. La Suprema Corte ha escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’Ufficio Postale. La stessa CTR aveva già ritenuto intempestivo il ricorso proposto dal contribuente avverso un atto di accertamento per il vano decorso del termine, non potendosi considerare, quale dies a quo, il giorno del ritiro della raccomandata contenente l’atto, per il quale la notifica si era perfezionata attraverso il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico non ritirato.
Tristano Basile
Tristano Basile
2025-04-18 12:16:40
Numero di risposte: 6
Nella spedizione dell’avviso di accertamento a mezzo posta ed in caso di assenza temporanea del contribuente, il dies a quo dal quale far decorrere i termini per l'impugnazione dell’atto impositivo, decorrono dall’undicesimo giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza, o dalla data di ritiro del plico presso l’ufficio postale, ma solo se anteriore. L'avviso di accertamento si ha per notificato al contribuente a decorrere dalla legale conoscenza dell’atto (ex articolo 149 Codice procedura civile) e quindi in caso di notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l'atto, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale per il principio della cosiddetta “compiuta giacenza”. Tale data decorrerà dal ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l’articolo 8, comma 4, della legge 890/1982, modalità che trova apllicazione, non soltanto in caso di notifica degli atti tributari mediante l’ausilio di un agente notificatore o di un ufficiale giudiziario, ma anche laddove l'atto venga spedito direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante posta.
Rosita Martino
Rosita Martino
2025-04-18 11:19:53
Numero di risposte: 2
Per verificare se una notifica è stata fatta nei termini di decadenza e/o di prescrizione bisogna aver riguardo alla data di spedizione della raccomandata, ossia quando il soggetto notificatore (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione) ha consegnato la busta all’ufficio postale, indipendentemente da quando poi questa è stata di fatto consegnata al destinatario. La data di spedizione della raccomandata, un tempo, era ravvisabile dal timbro postale. Oggi che i timbri sono stati sostituiti dai codici a barre, si può verificare la data di spedizione dal sito di Poste Italiane, inserendo il numero della raccomandata.