Si fa riferimento alla pena massima prevista dalla legge. Sarà necessario far riferimento alla pena massima prevista dalla legge per il reato stesso. L’art. 157 c.p. dispone che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria”. La prima “paralizza” il decorso della prescrizione, il cui termine rimane fermo fino a che la causa sospensiva non viene meno (es. legittimo impedimento del difensore). La seconda, invece, comporta che il termine riinizi a decorrere daccapo (es. l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria). Per evitare che la sospensione e l’interruzione comporti un allungamento eccessivo dei termini di prescrizione, l’art. 161 c.p. ha previsto che “in nessun caso i termini di prescrizione possono superare di oltre un quarto quelli stabiliti per legge, salvo eccezioni particolari”.