Scade di sabato? Qual è?

Clea Sorrentino
2025-04-19 04:31:34
Numero di risposte: 3
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 44004/2023 ha esaminato la questione dei termini processuali e la scadenza nella giornata di sabato e il diverso regime normativo tra il processo penale e il civile e l’amministrativo. La Suprema Corte ha ritenuto che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato.

Rosa Rizzi
2025-04-19 01:31:11
Numero di risposte: 10
La proroga dei termini processuali, che scadono nella giornata di sabato, ai sensi dell’ art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell’art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale. Nella specie, l’atto di citazione in appello era stato notificato alla parte appellata in data 29 ottobre 2014 e il termine per la costituzione dell’appellante era destinato a scadere il successivo sabato 8 novembre. La questione atteneva alla applicabilità della proroga dei termini processuali di cui all’art. 155, 5°co., c.p.c. al termine per la costituzione in giudizio in appello, nel caso in cui esso scada nella giornata di sabato. L’art 155 c.p.c ,come detto, al comma 5, statuisce: «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato». Invero, la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali che scadono nella giornata del sabato. Pertanto qualora un termine per il compimento di un atto processuale- da svolgere fuori udienza- scada nella giornata di sabato, questo si deve ritenere prorogato ex lege al primo giorno seguente non festivo.

Diana Longo
2025-04-19 01:08:49
Numero di risposte: 2
Il termine cadente di venerdì va rispettato, a nulla rilevando il fatto – del tutto occasionale – che il sabato successivo sia un giorno festivo. Il ricorso era stato infatti depositato dopo il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado exart. 327 c.p.c. In particolare, il ricorso era stato depositato l’8 gennaio 2018 (lunedì), mentre il suddetto termine di decadenza era scaduto il 5 gennaio 2018 (venerdì) e cioè il giorno prima dell’Epifania (sabato).

Danny Lombardo
2025-04-18 23:59:01
Numero di risposte: 5
Il termine in questione scadeva di sabato, mentre la costituzione in appello è stata effettuata il lunedì successivo. La proroga dei termini in scadenza il sabato prevista dall’art. 155 c.p.c. si applica anche ai termini per la costituzione in appello. Nel caso in cui la scadenza cadesse sabato, la proroga al primo giorno non festivo prevista dall’art. 155 c.p.c. è applicabile.

Sonia Fiore
2025-04-18 22:58:52
Numero di risposte: 3
Il decorso che cade di venerdì va rispettato, non avendo alcun rilievo il fatto del tutto occasionale che il sabato successivo sia un giorno festivo. Sempre secondo il ricorrente, infatti, l'articolo 155, co. 5, c.p.c., con cui il legislatore estende al sabato la disciplina del termine cadente in giorno festivo, andrebbe applicato a tutti i giorni prefestivi e, quindi, nel caso in esame anche al 5 gennaio 2018, che appunto era un giorno prefestivo (rispetto all'Epifania). Il ricorrente, invece, pur concedendo che il termine lungo di sei mesi era scaduto il 5 gennaio 2018, che cadeva di venerdì, andava considerato che il 6 gennaio era sabato, ma coincidendo con l'Epifania e quindi con un giorno festivo, la scadenza del termine doveva ritenersi prorogata al successivo lunedì 8 gennaio.

Alessandro Sanna
2025-04-18 22:45:15
Numero di risposte: 5
Preliminarmente, il Collegio rileva la pretestuosità della difesa della ASL che sostiente – in spregio a quanto risulta in modo chiaro e incontrovertibile dalla documentazione versata in atti – che la scadenza del termine del soccorso istruttorio era sabato 2 marzo e non lunedì 4 marzo: invero, nella schermata del portale relativa alla richiesta di soccorso istruttorio – depositata da parte ricorrente – si legge: “Rispondere entro il 04/03/2024 ore 10:00:00”.
Peraltro l’indicazione del portale risulta corretta atteso che la proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.
Nel caso di specie la comunicazione è del 21 febbraio, conseguentemente i termini che sarebbero scaduti il 2 marzo sono prorogati al successivo 4 marzo essendo il 2 sabato.
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