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Prescrizione: come si calcola il tempo?

Cirino Carbone
Cirino Carbone
2025-04-18 22:54:09
Numero di risposte: 7
La prescrizione si calcola in base alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tenere conto degli aumenti per le aggravanti o delle diminuzioni per le attenuanti, salvo il caso di aggravanti per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. Qualora la legge preveda una pena detentiva e pecuniaria (congiunte o alternative) si tiene conto solo della pena detentiva. Vi è comunque una soglia minima di tempo necessario a prescrivere, che è non inferiore a sei anni per il delitto, a quattro anni per la contravvenzione, a tre anni se il reato è punito con pena diversa da quella detentiva o pecuniaria.
Noel Giuliani
Noel Giuliani
2025-04-18 21:24:18
Numero di risposte: 4
Si fa riferimento alla pena massima prevista dalla legge. L’art. 157 c.p. dispone che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria”. Di conseguenza, sarà necessario far riferimento alla pena massima prevista dalla legge per il reato stesso. I delitti che sono puniti con una pena inferiore ai sei anni, invece, si prescriveranno sempre in sei anni: è questa la soglia minima posta dalla legge; mentre, per le contravvenzioni, invece, il termine di prescrizione non è mai inferiore a quattro anni. Il termine di prescrizione può essere aumentato a causa della sospensione e della interruzione. Per evitare che la sospensione e l’interruzione comporti un allungamento eccessivo dei termini di prescrizione, l’art. 161 c.p. ha previsto che “in nessun caso i termini di prescrizione possono superare di oltre un quarto quelli stabiliti per legge, salvo eccezioni particolari”.
Emidio Caputo
Emidio Caputo
2025-04-18 20:22:50
Numero di risposte: 2
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine. I termini di prescrizione contemplati dal codice civile e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica alla mezzanotte del giorno finale. Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.