Si fa riferimento alla pena massima prevista dalla legge. L’art. 157 c.p. dispone che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria”. Di conseguenza, sarà necessario far riferimento alla pena massima prevista dalla legge per il reato stesso. I delitti che sono puniti con una pena inferiore ai sei anni, invece, si prescriveranno sempre in sei anni: è questa la soglia minima posta dalla legge; mentre, per le contravvenzioni, invece, il termine di prescrizione non è mai inferiore a quattro anni. Il termine di prescrizione può essere aumentato a causa della sospensione e della interruzione. Per evitare che la sospensione e l’interruzione comporti un allungamento eccessivo dei termini di prescrizione, l’art. 161 c.p. ha previsto che “in nessun caso i termini di prescrizione possono superare di oltre un quarto quelli stabiliti per legge, salvo eccezioni particolari”.