La tutela dell’invalidità civile è attuazione del principio di solidarietà costituzionale che stabilisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale per tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.
Invalidità è la difficoltà di una persona a svolgere alcune attività tipiche della ordinaria quotidianità a causa di deficit di tipo fisico e/o psicologico, che comportino una diminuzione di tipo permanente della sua capacità di svolgere attività lavorative di qualsiasi tipo.
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Si tratta dell’inabilità previdenziale, regolata dalla 222/1984,e della pensione di inabilità civile regolata dall’articolo 12 della legge 118/1971 che è invece una prestazione assistenziale.
La disabilità indica la presenza di una menomazione di tipo fisico o psicologico.
L’handicap è invece la conseguenza della disabilità, cioè il conseguente svantaggio sociale sofferto dal soggetto menomato.
La disabilità non da diritto ad alcun beneficio economico ma consente di fruire di agevolazioni sanitarie, fiscali, permessi e congedi lavorativi e parentali secondo la disciplina di legge.