La Separazione consensuale è la procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni. I coniugi, rappresentati da un legale, possono chiedere se sono d’accordo: di essere autorizzati a vivere separati che i figli siano affidati in modo condiviso ad entrambi, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due, anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l‘abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. La Separazione Giudiziale è invece la procedura alla quale debbono ricorrere i coniugi allorché non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. I coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione ( affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc.) possono chiedere la separazione con l’ausilio di un unico legale con ricorso congiunto diretto al Presidente del Tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi (o di domicilio documentato) dei ricorrenti e sottoscritto da entrambi i coniugi. La separazione giudiziale può essere chiesta da uno dei coniugi, con l’assistenza del legale e termina con una sentenza.