Gli accordi di separazione consensuale devono esprimere la volontà di separarsi di moglie e marito e regolare tutte le questioni personali e patrimoniali nel rispetto dei diritti reciproci, anche riguardo agli eventuali figli. Sono ammessi i patti che trasferiscono beni immobili, per esempio la proprietà o la comproprietà di case. Marito e moglie che si separano consensualmente devono decidere come regolamentare l’affidamento e la collocazione dei figli, il diritto di visita del genitore che non convive con i figli, l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli e del coniuge, ove ne abbia diritto. I coniugi potranno anche accordarsi sulla divisione dei beni, del patrimonio finanziario e regolare tutte le questioni patrimoniali. In particolare possono decidere di trasferire immobiliari o altri beni anche in alternativa all’assegno di mantenimento periodico. I Tribunali considerano ammissibili anche patti che costituiscono diritti reali in favore dell’ex partner o della prole o che trasferiscono somme di denaro, di azioni o di quote societarie da un coniuge all’altro. Queste attribuzioni non sono né donazioni né veri atti di vendita ma unicamente accordi che regolano i rapporti economici in funzione della separazione.