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Quali sono gli accordi ammessi per la separazione consensuale dei coniugi?

Simona Bruno
Simona Bruno
2025-08-05 12:17:33
Numero di risposte : 22
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Gli accordi di separazione consensuale devono esprimere la volontà di separarsi di moglie e marito e regolare tutte le questioni personali e patrimoniali nel rispetto dei diritti reciproci, anche riguardo agli eventuali figli. Sono ammessi i patti che trasferiscono beni immobili, per esempio la proprietà o la comproprietà di case. Marito e moglie che si separano consensualmente devono decidere come regolamentare l’affidamento e la collocazione dei figli, il diritto di visita del genitore che non convive con i figli, l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli e del coniuge, ove ne abbia diritto. I coniugi potranno anche accordarsi sulla divisione dei beni, del patrimonio finanziario e regolare tutte le questioni patrimoniali. In particolare possono decidere di trasferire immobiliari o altri beni anche in alternativa all’assegno di mantenimento periodico. I Tribunali considerano ammissibili anche patti che costituiscono diritti reali in favore dell’ex partner o della prole o che trasferiscono somme di denaro, di azioni o di quote societarie da un coniuge all’altro. Queste attribuzioni non sono né donazioni né veri atti di vendita ma unicamente accordi che regolano i rapporti economici in funzione della separazione.
Gerlando Monti
Gerlando Monti
2025-07-28 11:22:13
Numero di risposte : 23
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Nella separazione dei coniugi è ammesso il mantenimento in unica soluzione se marito e moglie sono d’accordo. I coniugi possono accordarsi per risolvere le questioni patrimoniali con un’unica corresponsione di una somma di denaro o di beni determinati. L’assegno di mantenimento può essere versato con cadenza mensile ma anche in un’unica soluzione. Le parti possono accordarsi anche sul trasferimento di uno o più beni di particolare valore così come sul passaggio di proprietà di un immobile oppure sul mantenimento in forma specifica. In particolare quest’ultima forma può prevedere il pagamento da parte di un coniuge dell’affitto o del mutuo per l’abitazione dell’altro o, ancora, il provvedere ad alcune spese predeterminate. Un patto simile deve essere preventivamente controllato dal Giudice che omologa la separazione consensuale e, nel caso in cui sia ritenuto congruo, può essere ammesso. La corresponsione dell’assegno di mantenimento in unica soluzione non è prevedibile durante una separazione giudiziale perché deve essere frutto dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, può essere introdotto solo nella procedura consensuale.