Cosa succede se non si rispetta un accordo di separazione?
Laura Rossi
2025-08-29 22:34:30
Numero di risposte
: 28
In poche parole, all’avvocato servirà solo avere gli estremi del provvedimento di separazione e istruirà di conseguenza la pratica necessaria.
L’ordinamento mette a disposizione un’azione giudiziaria volta a sostituire il consenso del coniuge inadempiente.
Che fare nell’ipotesi in cui il coniuge non si rivolga al notaio o rifiuti il trasferimento della sua quota?
In questi casi è bene non lasciare trascorrere troppo tempo e rivolgersi all’avvocato divorzista, che suggerirà la strada da perseguire.
E’ fondamentale, quindi, rivolgersi individuando un avvocato a Torino o uno studio legale a Torino che si occupi di separazioni, divorzi, famiglia, minorenni, che possa istruire celermente la pratica, con gli appositi mezzi processuali messi a disposizione.
Gianleonardo Testa
2025-08-19 00:28:09
Numero di risposte
: 25
La prima cosa da sapere è che gli accordi di separazione sono provvisori.
Ciò non toglie che alcune previsioni dell’accordo di separazione debbano essere adempiute.
L’ex coniuge leso nei suoi diritti dal mancato rispetto dell’accordo può farlo valere in tribunale ed ottenere una sentenza che trasferisce in suo favore la proprietà degli immobili che l’altro coniuge si era rifiutato di concedere.
I patti previsti nell’accordo di separazione vanno rispettati e in caso negativo sarà il giudice a provvedere, attribuendo direttamente al beneficiario i diritti che l’ex coniuge prima si era impegnato a riconoscere, ma poi aveva negato, non attuando spontaneamente le previsioni contenute nell’accordo.
In caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’accordo di separazione, l’ex coniuge che ne pretende l’applicazione può ricorrere al giudice civile competente per ottenere una sentenza di «esecuzione in forma specifica» dell’obbligo che era rimasto inadempiuto.
La giurisprudenza maggioritaria riconosce senz’altro efficacia obbligatoria e vincolante di tali patti.
Trevis Rossetti
2025-08-13 15:14:01
Numero di risposte
: 23
Se si è in presenza di un inadempimento che attiene ai provvedimenti patrimoniali, è prevista, per il contributo al mantenimento mensile, la possibilità di precettare il genitore onerato.
Il giudice, convocate le parti e sentito di regola il minore, nel rispetto dell’337-octies c.c., assuma i provvedimenti più opportuni.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e, nel contempo, anche congiuntamente, assumere provvedimenti di natura sanzionatoria come l’ammonimento ed il pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende ovvero provvedimenti di natura risarcitoria come il risarcimento dei danni in favore del minore o dell’altro genitore.
Il giudice può disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.
Il pagamento di una somma periodica, parametrata a ciascun giorno di violazione o di inadempimento, ha dunque come antefatto e presupposto il provvedimento ex art. 709-ter c.p.c.
Sarà un valido strumento per invogliare il genitore a rispettare i suoi doveri verso i figli.
L’operatività futura del nuovo 709 ter cpc consentirà di comprendere se la prospettiva di dover aprire il portafoglio potrà essere un sufficiente strumento per indurre i genitori ad un corretto esercizio della responsabilità genitoriale partendo dal rispetto del dettato dei provvedimenti giudiziari a loro rivolti.
Armando De rosa
2025-08-08 03:25:06
Numero di risposte
: 32
Non si fornisce una risposta diretta a "Cosa succede se non si rispetta un accordo di separazione?" perchè il testo trattato si sofferma sui procedimenti di separazione. none
Renzo Ricci
2025-07-28 16:46:12
Numero di risposte
: 20
La legge non ammette, almeno in sede di separazione, i patti con valore “vita natural durante”. Per cui, anche in caso di violazione dell’accordo stretto con la separazione consensuale, non c’è modo di difendersi. La Corte ammonisce: solo con il divorzio è possibile impegnarsi definitivamente. Viceversa, tutte le intese strette all’atto della separazione cessano e possono essere riviste con il successivo procedimento di divorzio, a prescindere da ciò che si era concordato.
In una causa relativa alla spettanza dell’assegno di divorzio, il giudice non può rimettersi a quanto pattuito dai coniugi in sede di separazione consensuale. Infatti, tali accordi se destinati a regolare (anche) l’assegno divorzile sono invalidi (per illiceità della causa).
Gli accordi stretti in sede di separazione consensuale valgono solo sino al divorzio. Con il divorzio, invece, tutto può essere rimesso in discussione ed è possibile rivendicare qualcosa “in più” o “in meno”, a seconda della situazione economica sussistente in quel momento.
Il giudice, quindi, dovrà ritenere ormai superati i patti stretti con la separazione consensuale per dar vita a un nuovo regolamento di interessi tra gli ex coniugi.
È bene che i coniugi sappiano che gli accordi della separazione hanno solo valore transitorio. Ed è pertanto consigliabile non dare ad essi alcun valore definitivo.
Eventuali rinunce al mantenimento, trasferimenti di proprietà di beni immobili o corresponsione di assegni una tantum dovranno preferibilmente avvenire solo in sede di divorzio, perché è lì che diventeranno definitivi e per sempre vincolanti.
Nel frattempo, ossia nel periodo intercorrente tra separazione e divorzio, bisognerà accontentarsi di una regolamentazione transitoria dei rispettivi interessi economici.
Caterina Conte
2025-07-28 15:46:01
Numero di risposte
: 24
Se in sede di omologa avete entrambi sottoscritto un regime di visita, si tratta ora di rispettarlo.
Allo stesso modo se è intervenuto il Tribunale molte questioni sono state regolate.
Se tuttavia nonostante innumerevoli tentativi ti ritrovi ad avere a che fare con un ex con problemi caratteriali o di dipendenza potrai provare come segue:
1) Cerca un confronto stragiudiziale
Se possibile affronta i problemi al di fuori del Tribunale.
Un approccio volto al chiarimento ti aiuterà a risparmiare tempo, denaro e energie mentali.
Spesso la ricerca di una via pacifica viene interpretata dall’altra parte come segno di debolezza.
La fermezza ti aiuterà a prevenire future violazioni.
2) Documenta qualsiasi evento
Tieni traccia di tutto ciò che accade.
Utilizza un calendario e prendi nota di quando sei coi figli e di quando loro sono con il tuo ex partner.
Appunta ogni variazione della frequentazione rispetto al calendario concordato o imposto dal Giudice.
Tieni traccia di ogni dettaglio, delle comunicazioni che intercorrono e prendi nota di quello che dicono i figli o di eventuali anomalie riscontrate.
3) Hai provato inutilmente senza risultato
Se hai cercato di essere ragionevole ma permane un atteggiamento di rifiuto generale è probabile che non si possa fare affidamento sulla collaborazione dell’altro.
Sarà necessario agire senza troppe remore e rivolgersi al al Tribunale.
Considera il giudizio quale soluzione ultima cui affidarsi dopo aver fatto molteplici tentativi di pacificazione.
Aprire una causa è un’attività lunga e onerosa.
Sarà utile agire quando l’atteggiamento di rifiuto é ripetuto.
La documentazione accumulata ti aiuterà.
In conclusione cerca di confrontarti per chiarire dubbi e incomprensioni prima di entrare in una lite.
Ci sono molti strumenti che possono essere utilizzati dai genitori per comunicare tra loro.
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Matilde Rinaldi
2025-07-28 12:32:18
Numero di risposte
: 29
Proprio perché abbiamo dato VALORE alla nostra “carta straccia”, possiamo agire con le dovute e relative istanze al fine di far rispettare ciascuna delle condizioni stabilite.
Al fine di far rispettare l’obbligo di mantenimento dei figli e del coniuge debole, il codice civile prevede vari strumenti di tutela, da attuare nei confronti del coniuge che non versa l’assegno di mantenimento:
– l’ipoteca giudiziale
– l’ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo debitore dell’obbligato
– il pignoramento dei mobili.
Nei casi più gravi, il mancato versamento di tali somme può costituire fattispecie di rilevanza penale per “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Se non vengono rispettate le disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’esercizio della potestà e le modalità di frequentazione degli stessi, ci si può rivolgere alla forza pubblica.
A seguito di qualsiasi comportamento grave e che sia contrario all’interesse dei figli, il Giudice potrà modificare i provvedimenti in essere, renderne più agevole l’attuazione e sia comminare alcune sanzioni disposte all’ art. 709 ter c.p.c.
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