Il procedimento per la separazione consensuale dei coniuge è disciplinato dall’articolo 711 del Codice di Procedura Civile.
I ricorrenti possano stare personalmente in giudizio senza un avvocato qualora tale possibilità sia concessa dal Tribunale al quale il ricorso dovrà essere proposto in ragione della competenza territoriale stabilita dall'articolo 706, I° comma, c.p.c.
Il valore di una causa di separazione, essendo indeterminabile, si collega allo scaglione per le cause di valore tra € 25.900,01 e € 51.700,01.
Gli onorari, ossia il corrispettivo per l’opera intellettuale resa dal professionista, potranno quindi oscillare tra un minimo di € 800,00 ed un massimo di € 3.450,00 per un procedimento di separazione consensuale che si concluda con una sola udienza, mentre, nel caso di una separazione giudiziale che preveda 4/5 udienze, potranno da un minimo di € 1.055,00 raggiungere anche i 9.790,00 euro.
Agli onorari, dovranno poi aggiungersi i diritti, ossia il corrispettivo di importo fisso dell’attività meramente materiale svolta dal legale e, oltre alle spese vive un rimborso forfetario delle spese generali pari al 12,5% su onorari e diritti.
I coniugi che intendano separarsi consensualmente, parteciperanno in parti uguali al pagamento dei compenso del legale.