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Che cos'è il danno alla concorrenza?

Ludovico Marchetti
Ludovico Marchetti
2025-09-15 08:25:26
Numero di risposte : 27
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Il danno alla concorrenza consiste nel danno subito dalla PA qualora siano violate le regole di evidenza pubblica che subordinano la stipulazione dei contratti di acquisto dei beni o servizi al previo espletamento di una gara e dalla mancanza del confronto concorrenziale delle offerte di più operatori economici discenda la perdita della possibilità della PA di conseguire condizioni più vantaggiose di quelle ottenute con l’affidamento diretto. La sentenza, della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria 29 agosto 2024, n. 78, afferma che la Procura non è riuscita a comprovare gli aspetti del danno, qualificato come “danno alla concorrenza”, poichè ha costruito un nesso causale oggettivo ed astratto tra l’omissione delle gare e un asserito pregiudizio economico, configurabile come “danno alla concorrenza per illegittima pretermissione del confronto concorrenziale”. Tale valutazione non comprovata ed astratta secondo il collegio non consente di accogliere la domanda attorea, perchè implicherebbe il riconoscimento del danno alla concorrenza alla stregua di una responsabilità oggetti, “in re ipsa”, se non si dimostra quale effettivo pregiudizio economico derivi alla PA interessata dalla violazione delle regole poste a tutela della concorrenza.
Giuseppina Leone
Giuseppina Leone
2025-09-09 02:56:29
Numero di risposte : 28
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Il danno alla concorrenza consiste nell’utilizzazione diretta o indiretta da parte di un imprenditore di mezzi o tecniche non conformi ai «principi della correttezza professionale» e idonei a danneggiare l’azienda di un concorrente. Sono espressamente considerati atti di concorrenza sleale: a) quelli volti a creare – per mezzo dell’imitazione dei segni distintivi legittimamente utilizzati da un concorrente – confusione con i prodotti o l’attività di quest’ultimo; b) quelli consistenti nella diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti o l’attività del concorrente idonei a determinarne il discredito; c) quelli consistenti nell’appropriazione dei pregi altrui. Perché un atto di concorrenza sleale sia sanzionato, non occorre riscontrare nell’autore l’elemento soggettivo della colpa o del dolo, né tantomeno è necessario che il concorrente abbia già subito un danno, essendo sufficiente la presenza del solo danno potenziale. La disciplina della concorrenza sleale tutela direttamente le imprese, contro le condotte lesive poste in essere dai concorrenti.
Omar Grassi
Omar Grassi
2025-09-01 03:37:22
Numero di risposte : 22
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Il danno da concorrenza sleale non è solo la sottrazione di clientela, ma anche gli atti di denigrazione che si traducono in nocumento all'immagine e dunque in una diminuzione di vendita dei prodotti. Il danno emergente viene individuato per lo più nelle spese sostenute per acquisire le prove della concorrenza sleale, nonché per bloccarla e diminuirne gli effetti, ma anche nel pregiudizio patrimoniale conseguente all'acquisizione ed allo sfruttamento parassitario delle informazioni e delle tecniche acquisite da un'impresa in anni di ricerche e studi. Vi è quindi anche un aspetto riguardante il cd. danno morale, determinato dalla brusca frustrazione delle aspettative di successo della società. Il lucro cessante viene di solito individuato nella sottrazione di clientela, o nell'utile che l'impresa avrebbe potuto conseguire da vendite effettuate in sua vece dal concorrente sleale. La quantificazione si identifica con l'utile lordo che l'attore non ha realizzato in conseguenza della condotta illecita.
Evita Coppola
Evita Coppola
2025-09-01 00:29:26
Numero di risposte : 24
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Il danno da illecito anticoncorrenziale è il tema dei presupposti di accesso alla tutela risarcitoria per il danno da violazione della disciplina della concorrenza da parte di imprese operanti sul mercato comunitario. I presupposti sono: l’esistenza di una violazione delle norme sulla concorrenza; il nesso di causalità tra la violazione e il danno. La Corte di Giustizia afferma che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuisce, segnatamente, a chiunque abbia subito un danno causato da un contratto o un comportamento tale da restringere o falsare il gioco della concorrenza, il diritto di chiederne il risarcimento ove esista un nesso di causalità tra il danno e la violazione delle regole della concorrenza. La tutela efficace contro le conseguenze negative di un’infrazione del diritto della concorrenza dell’Unione sarebbe gravemente compromessa se il diritto al risarcimento dei danni causati da un’intesa fosse limitato ai fornitori e agli acquirenti del mercato interessato dall’intesa. Non è necessario che il pregiudizio subito dalla persona interessata presenti un nesso specifico con l’obiettivo di tutela perseguito dall’articolo 101 TFUE. L’articolo 101 TFUE implica pertanto di consentire a chiunque non operi come fornitore o come acquirente sul mercato rilevante per un’intesa, ma che abbia concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su detto mercato, di chiedere il risarcimento del danno che ha subito in ragione del fatto che, essendo stato l’importo di dette sovvenzioni superiore a quanto esso sarebbe stato in assenza di detta intesa, non ha potuto utilizzare la differenza ad altri fini più lucrativi.