La Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, con la recente sentenza n. 149/2024, depositata il giorno 17.05.24, in riforma della decisione impugnata, respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla competente Procura Regionale. Osserva il giudice d’appello che dagli atti non emergono elementi da cui si possa evincere la gravità della colpa del sanitario, valutando il suo comportamento ex ante, sulla base della situazione di fatto esistente al momento della condotta e degli elementi conosciuti e conoscibili dall’agente al tempo della condotta medesima. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte con sentenza n. 133/2021, depositata il 15.04.21, ritiene sussistente la responsabilità amministrativa di un gastroenterologo per aver cagionato un danno indiretto da malpractice sanitaria all’azienda ospedaliera dove lavorava. che certamente il medico ha errato nel focalizzare la sua ipotesi diagnostica privilegiando una sola malattia, rivelatasi poi non sussistente, ma il complesso delle circostanze che hanno caratterizzato la condotta del sanitario non mette in evidenza quella intensità della negligenza, dell’imprudenza o dell’imperizia necessaria a integrare la colpa grave. che, d’altra parte, l’orientamento di questa Corte identifica la colpa grave in una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, che si manifesta attraverso un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza, ovvero a una particolare noncuranza degli interessi pubblici, inesistente nella fattispecie.