Quando sussiste la colpa grave nel danno erariale?
Bacchisio Greco
2025-09-12 08:58:02
Numero di risposte
: 22
La Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, con la recente sentenza n. 149/2024, depositata il giorno 17.05.24, in riforma della decisione impugnata, respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla competente Procura Regionale. Osserva il giudice d’appello che dagli atti non emergono elementi da cui si possa evincere la gravità della colpa del sanitario, valutando il suo comportamento ex ante, sulla base della situazione di fatto esistente al momento della condotta e degli elementi conosciuti e conoscibili dall’agente al tempo della condotta medesima. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte con sentenza n. 133/2021, depositata il 15.04.21, ritiene sussistente la responsabilità amministrativa di un gastroenterologo per aver cagionato un danno indiretto da malpractice sanitaria all’azienda ospedaliera dove lavorava. che certamente il medico ha errato nel focalizzare la sua ipotesi diagnostica privilegiando una sola malattia, rivelatasi poi non sussistente, ma il complesso delle circostanze che hanno caratterizzato la condotta del sanitario non mette in evidenza quella intensità della negligenza, dell’imprudenza o dell’imperizia necessaria a integrare la colpa grave. che, d’altra parte, l’orientamento di questa Corte identifica la colpa grave in una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, che si manifesta attraverso un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza, ovvero a una particolare noncuranza degli interessi pubblici, inesistente nella fattispecie.
Vinicio Basile
2025-09-01 05:29:57
Numero di risposte
: 27
La colpa grave, dal punto di visto dell’elemento psicologico, è delineata dalla giurisprudenza quale “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” ai propri doveri di servizio, cioè il non aver osservato non tanto la diligenza “media”, quanto la diligenza “minimale” che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso.
Deve, cioè, sussistere un atteggiamento di “grave disinteresse” nell’espletamento delle proprie funzioni, di “negligenza massima”, di “deviazione dal modello di condotta” connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle “comuni regole di comportamento” e senza l’osservanza di un “minimo grado di diligenza”.
Il giudice, da parte sua, con valutazione da compiersi ex ante rispetto alle condotte contestate, deve riscontrare: la conoscibilità e corretta individuazione da parte dell’agente della situazione gestionale tipica che richiedeva l’adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare.
La sussistenza delle condizioni operative per il loro adempimento; l’inesistenza di circostanze anomale dell’agire che ne impediscano l’osservanza o falsino la percezione dell’agente circa il necessario adempimento degli obblighi cautelari.
Nadia Lombardi
2025-09-01 05:09:08
Numero di risposte
: 30
La colpa grave si differenzia dalla “colpa lieve” o “colpa generica” in quanto presuppone un grado di imperizia o negligenza superiore alla normalità e non è considerata accettabile dall’ordinamento giuridico quando essa è imputabile a un funzionario pubblico o a un dipendente pubblico che amministra il bene comune nell’interesse altrui.
Non è necessario, quindi, il dolo ossia l’intenzione consapevole e premeditata alla commissione del reato.
È sufficiente la gravità nella condotta colposa ossia un’imprudenza fortemente negligente intollerabile per chi riveste un ruolo pubblico o amministrativo.
Per tale ragione, questo tipo di contestazione può essere opposta solo a un dipendente pubblico.
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