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Quando si configura il reato di danno erariale?

Edipo Testa
Edipo Testa
2025-09-10 14:33:40
Numero di risposte : 15
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Il danno erariale si configura quando c'è un danneggiamento o una perdita di beni o denaro dello Stato causato dai comportamenti o dalle decisioni di funzionari, amministratori, dipendenti della Pubblica Amministrazione o di società sotto controllo pubblico. Il danno erariale dev'essere certo, attuale, concreto e di entità determinata o determinabile. La responsabilità per danno erariale si configura come danno di natura contrattuale e il termine di prescrizione è stabilito in 5 anni a decorrere dalla data dell'evento dannoso. Sono assoggettati alla sanzione risarcitoria solo quei comportamenti che potremmo definire di macroscopica inosservanza dei propri doveri d'ufficio. Queste mancanze particolarmente gravi vanno accertate volta per volta e valutate in relazione a modalità e atteggiamento di chi le commette. Vige l'obbligo di denuncia, indipendentemente dalla posizione di subordinazione o sovraordinazione rispetto all'autore dell'illecito.
Rita Rizzi
Rita Rizzi
2025-09-01 02:16:10
Numero di risposte : 16
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Il danno erariale si configura quando si amministra la “cosa pubblica” e si provoca un danno. Il danno erariale può essere quantificato in un mancato introito per le casse pubbliche ovvero nello storno illegittimo di fondi per finalità diverse da quelle di pubblica utilità e comunque sempre per scopi illeciti personali e privati. Non è necessario, quindi, il dolo ossia l’intenzione consapevole e premeditata alla commissione del reato. È sufficiente la gravità nella condotta colposa ossia un’imprudenza fortemente negligente intollerabile per chi riveste un ruolo pubblico o amministrativo. La Corte dei Conti è competente ad accertare l’illecito (e il danno erariale) poiché la parte offesa è lo Stato, danneggiato per il pregiudizio economico subìto. Si parla pertanto di danno emergente (danneggiamento beni, sottrazione di denaro) ovvero di lucro cessante (mancati introiti).