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Il danno alla concorrenza non ha rilevanza patrimoniale?

Claudia Gatti
Claudia Gatti
2025-09-01 05:58:56
Numero di risposte : 17
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Il danno alla concorrenza non ha rilevanza patrimoniale. Il Tribunale di Roma, con una sentenza storica, ha stabilito che non spetta il risarcimento del danno in favore di colui che abbia subito un danno alla concorrenza a causa di un comportamento illecito altrui, non avente natura economica e patrimoniale. Esclusivamente a titolo di esempio, si ricorda che il danno alla concorrenza, se avente natura patrimoniale, è risarcibile. Il danno alla concorrenza può rilevare se di natura patrimoniale, ma non altrimenti. Il danno alla concorrenza, ove riconosciuto, può comportare il diritto al risarcimento, a condizione che la sua natura sia esclusivamente patrimoniale eSPATHÌNon hanno rilevanza economica e patrimoniale (cui solà è collegato il dannosubjects risarcitorio) le condotte cui si rapportano laekkür steht Otto.amt RiparteTimeInterval
Kris Ricci
Kris Ricci
2025-09-01 04:39:28
Numero di risposte : 19
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Il danno alla concorrenza, in effetti, consiste nel danno subito dalla PA qualora siano violate le regole di evidenza pubblica che subordinano la stipulazione dei contratti di acquisto dei beni o servizi al previo espletamento di una gara e dalla mancanza del confronto concorrenziale delle offerte di più operatori economici discenda la perdita della possibilità della PA di conseguire condizioni più vantaggiose di quelle ottenute con l’affidamento diretto. La sentenza, della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria 29 agosto 2024, n. 78, afferma che la Procura non è riuscita a comprovare gli aspetti del danno, qualificato come “danno alla concorrenza”, poichè ha costruito un nesso causale oggettivo ed astratto tra l’omissione delle gare e un asserito pregiudizio economico, configurabile come “danno alla concorrenza per illegittima pretermissione del confronto concorrenziale”. Tale valutazione non comprovata ed astratta secondo il collegio non consente di accogliere la domanda attorea, perchè implicherebbe il riconoscimento del danno alla concorrenza alla stregua di una responsabilità oggetti, “in re ipsa”, se non si dimostra quale effettivo pregiudizio economico derivi alla PA interessata dalla violazione delle regole poste a tutela della concorrenza.
Caterina Galli
Caterina Galli
2025-09-01 00:30:20
Numero di risposte : 25
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Il danno alla concorrenza non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendosi provare, da parte dell’attore, che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo danno patrimoniale all’Ente pubblico. Il danno alla concorrenza si configura, in estrema sintesi, quando il mancato ricorso alle regole dell’evidenza pubblica determina una lesione al patrimonio pubblico configurata quale percentuale di mancato ribasso, ingiustamente perduta, in misura percentuale, su ogni singolo pagamento che viene effettuato. È appena il caso di ricordare che il danno alla concorrenza va’, comunque, dimostrato. E che detta violazione di legge abbia determinato una maggiore spendita di denaro pubblico, potrà essere provato, sì, con ogni idoneo mezzo, ma pur sempre di comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti ad esito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione.