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Quanto tempo ha un'azienda per pagare la liquidazione?

Baldassarre Leone
Baldassarre Leone
2025-10-28 03:41:29
Numero di risposte : 21
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Nello specifico, il TFS/TFR verrà liquidato trascorsi: 90 giorni, per le pensioni di inabilità o per decesso del lavoratore; 12 mesi dalla data in cui si è cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e di servizio; 24 mesi, per tutti gli altri casi di cessazione, come per esempio le dimissioni e il licenziamento. Nel primo caso, devono considerarsi ulteriori 30 giorni dal conseguimento del diritto mentre, nel secondo e terzo caso devono essere aggiunti 90 giorni, concessi all’ente previdenziale per l’istruttoria (senza interessi di mora). È utile ricordare che i tempi di liquidazione si allungano per coloro i quali anticipano il pensionamento rispetto ai requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla legge Fornero. Ad esempio, per chi accede alla pensione Quota 100 (62 anni d’età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021), Quota 102 (64 anni d’età e 38 di contributi entro il 31/12/2022) e Quota 103 (62 anni d’età e 41 di contributi entro il 31/12/2023), i termini per l’erogazione decorrono dalla data di raggiungimento del diritto teorico più favorevole e non dalla data di effettivo collocamento a risposo. In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche, saranno pagate, rispettivamente, dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Loris Benedetti
Loris Benedetti
2025-10-28 03:02:35
Numero di risposte : 21
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L’articolo 2120 del Codice Civile regolamenta tutta la procedura legata all’accantonamento e al versamento della quota di TFR maturata da un singolo lavoratore subordinato. Nelle aziende private, solitamente questa avviene tra i 30 e i 45 giorni successivi alla fine del contratto di lavoro. Nel caso dei dipendenti statali, l’attesa si rivelerà essere più prolungata, stimata tra i 12 e i 24 mesi. Esistono dei casi in cui dopo 5 anni il termine per la liquidazione viene prescritto, meccanismo che può essere impedito attraverso una diffida inviata dal lavoratore tramite raccomandata al suo datore di lavoro.
Sergio Mancini
Sergio Mancini
2025-10-28 02:58:20
Numero di risposte : 20
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La normativa non fissa un termine per l’erogazione che può essere, invece, disciplinato dal Contratto Collettivo applicato dal Datore di Lavoro. Ad esempio il CCNL Metalmeccanica Industria fissa il termine in “30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare ai fini della rivalutazione del Fondo t.f.r.” Ove il Contratto Collettivo non dia indicazioni, l’erogazione deve avvenire al momento della cessazione ossia con l’elaborazione del cedolino paga dell’ultimo mese di lavoro. In caso di cessazione avvenuta dal giorno 15 in poi di un singolo mese, il Datore di Lavoro deve attendere la pubblicazione di un indice di rivalutazione per determinare correttamente il Trattamento di Fine Rapporto spettante. Per tale ragione, si potrebbe ritenere tollerabile l’erogazione nel mese successivo.