Nel momento in cui una società viene cancellata dal registro delle imprese, di fatto, non sussiste più.
Per l’ordinamento italiano, dunque, gli eredi della società estinta, ossia i soci, erediteranno qualsiasi rapporto ancora in pendenza al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ciò significa che i soci andranno ad ereditare eventuali crediti e debiti contratti dalla società estinta.
Al contrario, se tale società sia debitrice nei confronti di terzi, il soggetto creditore potrà legittimamente rivalersi sui soci notificando un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute, sebbene quella società non esista più sul registro delle imprese.
Per le società di persone i soci per risarcire un debito contratto saranno, eventualmente, costretti ad attingere al proprio patrimonio personale, con i creditori che potranno richiedere il pignoramento dei loro beni, se la società è nullatenente.
Con le società di capitali, i soci sono tutelati e non vedranno mai a rischio il loro patrimonio personale.
I soggetti o gli enti creditori pertanto potranno rivalersi esclusivamente sui beni appartenenti alla società chiusa, come conti correnti, beni mobili o immobili, ma non avranno il diritto di pignorare il patrimonio materiale dei soci.
E se quella società di capitali dovesse risultare senza alcun bene, ai creditori non rimane altro che chiederne il fallimento.
Per le società di persone, dunque, i debiti vengono trasferiti in capo ai soci ed è quanto è stato stabilito dalla sentenza n. 6017 del 2013 promulgata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Solo le società di capitali, e solo quando queste abbiano contratto debiti con il fisco, nonostante siano state cancellate dal registro delle imprese, continueranno ad essere considerate “vive” dall’Agenzia Entrate Riscossione.