:

Se un condomino non vuole fare i lavori?

Shaira Farina
Shaira Farina
2025-10-20 12:21:04
Numero di risposte : 30
0
Ci sono casi in cui il singolo condomino può rifiutarsi legittimamente di partecipare alle spese. La prima ipotesi è quella della delibera nulla, la quale è sempre totalmente priva di effetti sin dal giorno della sua emanazione, senza che intervenga un giudice ad accertarne l’invalidità. La deliberazione è nulla quando è priva dei suoi elementi essenziali, oppure quando il suo oggetto è illecito o impossibile. Un condomino può validamente rifiutare di contribuire alla spesa straordinaria deliberata dall’assemblea in tre occasioni, e cioè quando: la delibera è nulla, i lavori riguardano beni destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato o si tratta di innovazioni gravose o voluttuarie. In un condominio parziale ogni gruppo di condòmini paga le spese relative al proprio fabbricato, ripartite secondo il criterio ordinario del valore della proprietà. Con specifico riferimento alle innovazioni, cioè ai lavori che comportano una modifica sostanziale del bene comune tanto da mutarne la destinazione, la legge stabilisce che i condòmini non interessati possono rifiutarsi legittimamente di contribuire alle spese.
Samira Marchetti
Samira Marchetti
2025-10-12 11:07:24
Numero di risposte : 23
0
Se un condomino non vuole fare i lavori, l’assemblea di condominio non può imporre lavori nelle proprietà private, neanche se questi sono necessari e urgenti. Tutt’al più il condominio può agire in giudizio contro il titolare del bene danneggiato affinché sia il giudice a obbligarlo ad eseguire le opere in questione. Insomma, solo la magistratura può imporre un’opera sulla proprietà esclusiva, non certo il condominio che è un soggetto privato, neanche se la delibera viene presa a maggioranza. La delibera è nulla e può essere impugnata senza limiti di tempo, quindi in qualsiasi momento. Pertanto ben può il condomino astenersi dal contestare la votazione dell’assemblea e rinviare il ricorso in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, quando il condominio pretenderà il pagamento delle spese.
Danthon Lombardi
Danthon Lombardi
2025-10-07 12:05:18
Numero di risposte : 20
0
L’amministratore di condominio non ha il potere di obbligare i proprietari di casa o appartamento a fare determinati lavori. In genere, sono i singoli condomini che decidono se e quando fare lavori in casa o effettuare ristrutturazioni totali. Nemmeno l’assemblea di condominio può imporre lavori nelle proprietà private, neanche se questi sono necessari e urgenti. Tutt’al più il condominio può agire in giudizio contro il titolare del bene, affinché sia il giudice a obbligarlo ad eseguire le opere in questione. La stessa Cassazione ha decretato la nullità della delibera avente ad oggetto manutenzioni sulla proprietà privata adottate in assenza dell’autorizzazione del condomino titolare esclusivo del bene. I poteri del condominio non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini a meno che ciò sia specificamente accettato nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che lo prevede. In mancanza, ogni ingerenza nella proprietà altrui è invalida e priva di efficacia.
Donatella Donati
Donatella Donati
2025-09-24 11:18:10
Numero di risposte : 22
0
L’amministratore può ordinare l’esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria, con l’obbligo di riferirne alla prima assemblea utile. I lavori condominiali possono essere imposti dal giudice, su ricorso anche di un solo condomino, quando sono urgenti o indispensabili per la sicurezza, la stabilità e la funzionalità dell’edificio. Il singolo condomino può, di propria iniziativa, eseguire gli interventi urgenti di cui l’edificio necessita, salvo il diritto a chiedere il rimborso. Ciascun condomino può ricorrere al tribunale affinché il giudice ordini l’esecuzione dei lavori necessari. Contro l’inerzia o il rifiuto dell’assemblea, dunque, è possibile rimediare facendo ricorso all’autorità giudiziaria, la quale peraltro può anche nominare un amministratore che esegua gli interventi necessari. Nell’ipotesi in cui il condominio rifiuti di commissionare l’esecuzione di lavori non urgenti né indispensabili, i proprietari favorevoli all’intervento non possono fare nulla.
Ortensia Moretti
Ortensia Moretti
2025-09-17 23:12:36
Numero di risposte : 19
0
Se un condomino non vuole fare i lavori, l'amministratore deve comunque eseguire e far eseguire le delibere assembleari. L'amministratore deve agire, anche coattivamente, per il recupero dei crediti del Condominio. L'amministratore deve curare gli interessi condominiali e compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio. L'assemblea può revocare l'incarico all'amministratore inadempiente, purché si deliberi con la maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio. L'assemblea può decidere di non eseguire più i lavori e procedere alla restituzione delle somme già versate. Se non si attiva in tal senso, anche un solo condomino può fare ricorso all'autorità giudiziale per ottenerne la rimozione. L'amministratore deve sollecitare l'impresa e, se la diffida non sortisce alcun effetto, si deve intraprendere un'azione giudiziaria per l'inadempimento della ditta. Se l'amministratore è inerte, è possibile revocarlo e sostituirlo. In alternativa alla revoca, se non c'è un amministratore, ogni condomino può ricorrere al Tribunale per chiedere l'adozione di provvedimenti urgenti nell'interesse del condominio.
Nunzia Palumbo
Nunzia Palumbo
2025-09-13 22:42:38
Numero di risposte : 13
0
La giurisprudenza afferma che la maggioranza dell'assemblea condominiale non può abusare della propria posizione per imporre alla minoranza spese per essa insostenibili. In questo caso è possibile impugnare la delibera assembleare - da parte di chi si sia astenuto o abbia votato contro la proposta - entro 30 giorni dalla votazione. Chi non era presente può impugnarla entro 30 giorni dalla ricezione del verbale. Una seconda possibilità di non pagare si ha qualora siano approvate innovazioni gravose o voluttuarie, che siano suscettibili di godimento separato. In questo caso, chi abbia votato contro o si sia astenuto potrà non pagare i suddetti lavori, con la conseguenza di non poter usufruire delle opere che non sono indispensabili per la conservazione dell'edificio. Un'ultima possibilità può aversi in caso di assemblea viziata, il cui verbale può essere impugnato nel termine di 30 giorni dinanzi al giudice.
Terzo D'amico
Terzo D'amico
2025-09-03 03:27:46
Numero di risposte : 22
0
Diversa è la situazione in cui, a fronte di opere già approvate, un condomino si opponga all’attuazione della delibera impedendo, ad esempio, l’accesso alla propria proprietà quando questo sia necessario per finalità comuni. In tale caso, il condominio potrà procedere giudizialmente contro il condomino che ostacola l’esecuzione. Se l’assemblea non assume le delibere necessarie alla sicurezza o alla gestione delle cose comuni, ogni singolo condomino può attivarsi giudizialmente in base all’art. 1105, comma 4, c.c., che consente di rivolgersi all’autorità giudiziaria qualora non si formi una maggioranza. Questo permette ad uno o più proprietari di chiedere al giudice l’adozione di provvedimenti necessari. Prima di procedere giudizialmente, sarà opportuno dimostrare che la questione sia stata sottoposta all’assemblea senza successo. Con l’ausilio di un legale, uno o più condomini possono depositare un ricorso ex art. 1105 c.c. e chiedere che il giudice: a) disponga il versamento delle somme necessarie da parte dei condomini; b) ordini l’esecuzione delle opere; c) nomini le eventuali figure tecniche necessarie.