Il regolamento condominiale può prevedere diverse modalità di ripartizione delle spese comuni, incluse quelle riguardanti la pulizia delle scale.
Spesso, tali norme sono approvate all’unanimità dai condomini e possono prevedere esenzioni o riduzioni per coloro che abitano al piano terra.
È, quindi, essenziale conoscere innanzitutto ciò che è stato stabilito nel proprio condominio per verificare se esistano clausole specifiche riguardo la ripartizione delle spese di pulizia delle scale.
In assenza di specifiche disposizioni condominiali, la ripartizione delle spese segue i criteri stabiliti dal Codice Civile, che all’articolo 1124 prevede che i costi di manutenzione di scale e ascensori siano da addebitare ai condomini i cui immobili siano interessati da tali servizi.
Se la propria proprietà non è in alcun modo servita dalla scale, non si deve dunque partecipare alle spese.
Se, invece, si abita al primo piano e le scale sono usate solo per una minima parte, la giurisprudenza stabilisce che si segua il criterio di utilizzazione differenziata e che la spesa sia proporzionale all’utilizzo del bene, gravando maggiormente su chi abita ai piani superiori.
In conclusione, per ripartire correttamente la spesa per la pulizia delle scale, bisognerà considerare solo l’altezza e non il valore della proprietà.