La norma citata è applicabile anche in materia condominiale, quando sia necessario accedere alle unità immobiliari in proprietà esclusiva al fine della manutenzione di beni o servizi comuni.
Infatti, quando non è possibile raggiungere un accordo con l’interessato per l’accesso alla propria abitazione, in assenza di prescrizioni contenute nel regolamento condominiale, il condomìnio è legittimato a richiedere al giudice un provvedimento che autorizzi l’accesso ed il passaggio nell’unità immobiliare da parte dell’amministratore e del tecnico per la valutazione dei lavori da eseguire, purché ciò risulti necessario.
Il Tribunale, nell’accertare il diritto dell’amministratore di accedere all’immobile della condòmina convenuta, ha evidenziato che ciò era previsto anche dal regolamento condominiale.
A tal proposito, il giudice riconosceva che l’accesso alla proprietà esclusiva, disciplinato dall’art.843 c.c., deve essere consentito all’amministratore, quale legale rappresentante del condòminio, ai tecnici o al personale da questi incaricato, quando esso sia necessario al fine della manutenzione di beni o servizi comuni, purché la richiesta di accesso dell’amministratore sia ragionevole e non strumentale in quanto ciò può creare disagi ai condòmini interessati.
Pertanto, il tribunale ha condannato la condòmina convenuta a consentire l’accesso al proprio appartamento al tecnico incaricato dal condòminio, con la collaborazione dei propri assistenti e con l’eventuale presenza dell’amministratore condominiale.