Un condomino può rifiutarsi legittimamente di partecipare alle spese quando la delibera è nulla.
La deliberazione è nulla quando è priva dei suoi elementi essenziali, oppure quando il suo oggetto è illecito o impossibile.
Si tratta dell’ipotesi del cosiddetto “condominio parziale”, che ricorre tutte le volte in cui un’edificio risulta, per caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio.
In un condominio parziale ogni gruppo di condòmini paga le spese relative al proprio fabbricato, ripartite secondo il criterio ordinario del valore della proprietà.
Infine, con specifico riferimento alle innovazioni, la legge stabilisce che i condòmini non interessati possono rifiutarsi legittimamente di contribuire alle spese, purché l’opera: comporti una spesa molto gravosa oppure abbia carattere voluttuario.
Al ricorrere di queste condizioni, il condomino che non vuole sostenere la spesa può decidere di non prenderne parte, a patto però che non si avvantaggi dell’opera stessa.
In sintesi, un condomino può validamente rifiutare di contribuire alla spesa straordinaria deliberata dall’assemblea in tre occasioni, e cioè quando: la delibera è nulla, i lavori riguardano beni destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato o si tratta di innovazioni gravose o voluttuarie.