I primi tre giorni di malattia non sono coperti da indennità, ad eccezione fatta che nel contratto collettivo di riferimento non venga previsto chiaramente che il datore di lavoro sia tenuto a coprire la retribuzione durante il cosiddetto periodo di carenza.
Dal 4° al 20° giorno di assenza l’indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente all'inizio della malattia, mentre dal 21° e fino al 180° giorno di assenza si scende ad un'indennità pari ai 2/3 della retribuzione media giornaliera.
Caso particolare sono i lavoratori del pubblico impiego che beneficiano di regole differenti per la durata e la misura dell'indennità: durante i primi 9 mesi di assenza, il lavoratore ha diritto a ricevere il 100% della propria retribuzione.
Dal 10° al 12° mese, questa viene ridotta al 90%.
Successivamente, dal 13° al 18° mese, l'indennità scende ulteriormente al 50% dello stipendio, mentre oltre il 18° mese non è più previsto nulla.
I giorni di malattia sono annuali o no: il periodo massimo d'indennizzo di malattia per un tempo indeterminato sostenuto dall'INPS viene dunque calcolato nel corso dell'anno solare.