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Quando decade l'accettazione dell'eredità?

Maria Colombo
Maria Colombo
2025-09-30 05:02:59
Numero di risposte : 26
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Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione. Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari. E’ pure erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l’inventario non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine di quaranta giorni. Accettazione presunta (o accettazione ex lege): è un’accettazione (pura e semplice) prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità.
Loretta Gatti
Loretta Gatti
2025-09-19 15:01:51
Numero di risposte : 24
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L'accettazione dell'eredità decade nel termine di dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.). Tuttavia, se il chiamato è in possesso di alcun bene ereditario, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione e se non lo fa viene considerato, una volta decorso il termine, erede puro e semplice (art. 485 c.c.). Inoltre, il legislatore italiano ha previsto un istituto, l'actio interrogatoria (art. 481 c.c.), che consente a chiunque vi abbia interesse, prima del decorso del termine decennale, di chiedere al tribunale la fissazione di un termine al chiamato, termine entro il quale egli deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità. La maggior parte delle volte l'accettazione dell'eredità risulterà da una dichiarazione apposita del chiamato (in un atto pubblico o una scrittura privata - accettazione espressa) oppure, indirettamente, dal compimento di un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede (accettazione tacita - art. 476 c.c.).
Bacchisio Romano
Bacchisio Romano
2025-09-19 14:23:59
Numero di risposte : 20
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Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice. Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare, fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità. L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per cinque anni. Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.