L'accettazione dell'eredità decade nel termine di dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.).
Tuttavia, se il chiamato è in possesso di alcun bene ereditario, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione e se non lo fa viene considerato, una volta decorso il termine, erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
Inoltre, il legislatore italiano ha previsto un istituto, l'actio interrogatoria (art. 481 c.c.), che consente a chiunque vi abbia interesse, prima del decorso del termine decennale, di chiedere al tribunale la fissazione di un termine al chiamato, termine entro il quale egli deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità.
La maggior parte delle volte l'accettazione dell'eredità risulterà da una dichiarazione apposita del chiamato (in un atto pubblico o una scrittura privata - accettazione espressa) oppure, indirettamente, dal compimento di un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede (accettazione tacita - art. 476 c.c.).