:

Come fare accettazione eredità senza notaio?

Gregorio Valentini
Gregorio Valentini
2025-10-05 09:34:40
Numero di risposte : 23
0
L’accettazione ESPRESSA può essere fata o alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall’accettante. L’accettazione TACITA si ha “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. In caso di accettazione tacita la trascrizione può essere eseguita unitamente all’atto di vendita o di mutuo ipotecario. In questo caso non è necessario un ulteriore atto notarile, ma sarà sufficiente presentare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari un’apposita nota di iscrizione pagando le relative imposte, bolli e diritti. La spesa in questo caso è di gran lunga inferiore rispetto a quella dell’accettazione espressa perciò conviene sempre eseguire la trascrizione in occasione del primo atto di vendita del bene immobile ereditato. Il nostro lettore, poiché ha accettato in maniera tacita la propria eredità, avendo adempiuto sia ad adempimenti fiscali sia civili potrà sicuramente alienare il bene, tuttavia al momento dell’atto di vendita il notaio rogante dovrà dare atto dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità e quindi provvedere con apposita nota di iscrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. L’accettazione dell’eredità deve poi venire trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari competente per territorio. L’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Quando un soggetto si reca dal notaio per vendere un bene immobile ereditario senza aver precedentemente fatto la dichiarazione di accettazione espressa dell’eredità, l’atto può essere ricevuto, tuttavia per rendere opponibile a terzi la qualità di erede del venditore e per dare continuità alle trascrizioni nei registri immobiliari è necessario che il notaio proceda alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità.
Alighiero Russo
Alighiero Russo
2025-10-01 09:51:33
Numero di risposte : 23
0
Dunque la trascrizione dell’accettazione tacita eredità senza notaio non è possibile. Il primo passaggio da seguire per poter procedere con la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità è rivolgersi a un notaio. Sarà necessario consegnare al notaio l’atto di morte del defunto, l’atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la qualità di erede, nonché la documentazione catastale dell’immobile. Una volta redatto l’atto, sarà necessario apporre la propria firma in presenza del notaio, il quale si occuperà di presentare l’atto all’ufficio competente del registro immobiliare per la trascrizione dell’accettazione dell’eredità.
Iacopo Santoro
Iacopo Santoro
2025-09-19 18:36:16
Numero di risposte : 26
0
L'accettazione tacita è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità. L’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari sono esempi di accettazione tacita. L’accettazione presunta è un’accettazione prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. E’ pure erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l’inventario non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine di quaranta giorni. L'accettazione pura e semplice è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. L'erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l’attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente.
Dino Montanari
Dino Montanari
2025-09-19 18:24:24
Numero di risposte : 20
0
Dunque la trascrizione dell’accettazione tacita eredità senza notaio non è possibile. Il primo passaggio da seguire per poter procedere con la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità è rivolgersi a un notaio: si tratta della figura professionale competente per redigere l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata necessari per la trascrizione. Sarà necessario consegnare al notaio l’atto di morte del defunto, l’atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la qualità di erede, nonché la documentazione catastale dell’immobile. Una volta redatto l’atto, sarà necessario apporre la propria firma in presenza del notaio, il quale si occuperà di presentare l’atto all’ufficio competente del registro immobiliare per la trascrizione dell’accettazione dell’eredità. Solo seguendo questi passaggi si è sicuri che la procedura di trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità sia corretta, garantendo così la validità e la registrazione adeguata dell’atto.
Joseph Cattaneo
Joseph Cattaneo
2025-09-19 17:42:33
Numero di risposte : 21
0
Si può diventare erede anche senza fare nulla. Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o da quando ha avuto notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Una volta compiuto l'inventario, il chiamato che non ha ancora dichiarato di accettare l’eredità con beneficio di inventario ha quaranta giorni dal compimento dell'inventario per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità, e trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice. L’accettazione dell’eredità può avvenire in forma espressa o tacita. Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve necessariamente fare l’inventario anche se intende rinunciare all’eredità prima del decorso dei tre mesi dall’apertura della successione. Secondo questa interpretazione, il chiamato all’eredità che è a qualunque titolo nel possesso di beni ereditari, anche se ha già deciso di rinunciare all’eredità, dovrebbe prima fare l’inventario e poi formalizzare la rinuncia, il tutto entro tre mesi dall’apertura della successione. L’erede o legatario apparente
Enrico Ruggiero
Enrico Ruggiero
2025-09-19 16:19:50
Numero di risposte : 20
0
L’accettazione espressa si realizza attraverso un atto pubblico o una scrittura privata. Per formalizzare l’accettazione dell’eredità è necessario rivolgersi ad un notaio o alla Cancelleria del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione. Nel primo caso, il costo è rappresentato dall’onorario del professionista. L’accettazione con beneficio d’inventario rappresenta l’opzione più costosa per le spese immediate che l’erede è chiamato a sostenere. Per la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’erede deve rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Tale tipologia di accettazione è obbligatoria qualora l’erede sia un minore, un interdetto, un minore emancipato, un inabilitato o una persona giuridica.
Ugo Gatti
Ugo Gatti
2025-09-19 15:46:10
Numero di risposte : 30
0
Accettare un’eredità con benefici di inventario. Per accettare l’eredità con beneficio di inventario sono necessari due passaggi: un atto con cui si dichiara di accettare l’eredità con beneficio di inventario e l’inventario dell’asse ereditario. Teoricamente l’erede può svolgere il primo passo in autonomia consegnando l’atto nelle mani del cancelliere del Tribunale dell’ultimo luogo di residenza del defunto, oppure può rivolgersi ad un Notaio. L’accettazione espressa può essere fatta direttamente dall’erede con un atto da consegnare al cancelliere del tribunale dell’ultimo luogo di residenza del defunto. L’inventario dei beni deve essere fatto per legge da un pubblico ufficiale per cui l’erede o gli eredi possono incaricare un Notaio di fiducia o chiedere che il tribunale destini un cancelliere alla redazione di questo atto.