Trattandosi di un mero “lapsus calami” (errore dovuto alla penna), con un successivo ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Inps, il Patronato della Cgil aveva cercato di risolvere la questione in via bonaria, senza dover ricorrere ad un’azione legale.
Ma non è bastato.
I due lavoratori si sono visti respingere la domanda di pensione con la curiosa motivazione che “il programma informatico dell’Inps non consente all’operatore modifiche a fronte della domanda presentata”.
Insomma, tutta colpa della rigida procedura telematica.
Da qui la decisione di ricorrere alla magistratura che, accogliendo le ragioni dei legali dell’Inca, ha considerato valida la domanda di pensione, sin dalla prima istanza, sussistendo al momento della presentazione tutti i requisiti di legge per accedere alla quiescenza attraverso Quota100, condannando l’Inps al pagamento della prestazione richiesta.
Analogo esito ha avuto l’altra sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto.
In questo caso l’Inps ha respinto la domanda di pensione anticipata per lavoratori precoci cercando addirittura di scaricare sull’operatore del Patronato che aveva avviato la pratica, la responsabilità di aver “inoltrato la domanda utilizzando un canale telematico differente da quello messo a disposizione all’uopo dall’Istituto stesso”, nonostante tale prassi fosse stata indicata dalla direzione centrale dell’Inps per ovviare alle disfunzioni e al verificarsi delle “problematiche nella trasmissione telematica delle domande di pensione anticipata per lavoratori precoci”, come riferisce la testimonianza dell’operatore di Patronato riportata nella sentenza.
Da qui la decisione del Tribunale di considerare illegittimo il rifiuto di Inps, nonché destituito di ogni fondamento, con la conseguente condanna dell’Istituto a pagare i ratei di pensione maturati dal lavoratore a partire dal primo dicembre 2018 al 30 aprile 2019.