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Cosa succede se affitto una casa non a norma?

Samira Mazza
Samira Mazza
2025-10-16 01:44:26
Numero di risposte : 22
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Il carattere abusivo di una costruzione, concretandosi in un’illiceità dell’opera, può costituire fonte della responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato. Ma non comporta l’invalidità del contratto di locazione stipulato tra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati, ciascuno da proprie norme. In materia locativa, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili — ovvero alla abitabilità dei medesimi — non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene, mentre, nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d’uso convenuta sia stato definitivamente negato, al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. La disciplina edilizia ed urbanistica non determina l’illiceità dell’oggetto in base all’art. 1346 c.c. Che non deve essere riferito al bene in sé, e dunque alla condizione giuridica abusiva o meno dell’immobile, locato in relazione alla vigente disciplina normativa edilizia ed urbanistica. Nel dubbio, il conduttore deve dare espressamente atto di essere a conoscenza della mancanza dell’agibilità. E accettare consapevolmente l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Cinzia Bellini
Cinzia Bellini
2025-10-10 01:39:18
Numero di risposte : 24
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Il carattere abusivo di una costruzione, concretandosi in un’illiceità dell’opera, può costituire fonte della responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato ma non comporta l’invalidità del contratto di locazione stipulato tra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme. In materia locativa, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili — ovvero alla abitabilità dei medesimi — non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene, mentre, nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d’uso convenuta sia stato definitivamente negato, al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. L’eventuale non conformità dell’immobile locato alla disciplina edilizia ed urbanistica non determina l’illiceità dell’oggetto cui ha riguardo l’art. 1346 c.c. che non va riferito al bene in sé (e dunque alla condizione giuridica abusiva o meno dell’immobile locato in relazione alla vigente disciplina normativa edilizia ed urbanistica), ma alla prestazione, e dunque al contenuto dell’atto di autonomia negoziale che, nel rapporto locativo deve individuarsi, secondo lo schema legale, nella concessione in godimento dell’immobile dietro pagamento del corrispettivo, nonché qualora il conduttore sia messo al corrente dello stato dell’immobile, l’eventuale omessa concessione delle autorizzazioni urbanistiche all’utilizzo non sono di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio. Nel dubbio, il conduttore dovrà dare espressamente atto di essere a conoscenza della mancanza dell’agibilità e di accettare consapevolmente l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Flaviana Rossi
Flaviana Rossi
2025-09-30 00:32:51
Numero di risposte : 26
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Se una casa non è stata consegnata all’affittuario a norma e presenta gravi difetti di costruzione che la rendono pericolosa, il conduttore può sospendere il pagamento del canone. Il conduttore sospese subito il pagamento del canone e chiese al proprietario di sistemare i cavi, ma questi gli fece causa e vinse. La Cassazione, invece, ribaltò la sentenza, spiegando che il problema dell’interruzione dei lavori e dell’inagibilità della casa non era stato provocato dai lavori di ristrutturazione, ma era preesistente e non era accertabile e riconoscibile al momento della sottoscrizione del verbale di consegna dell’appartamento.
Laura D'angelo
Laura D'angelo
2025-09-22 22:06:59
Numero di risposte : 20
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L’inquilino ha il diritto di sospendere il pagamento del canone di locazione. Secondo la giurisprudenza, l’inquilino può interrompere il pagamento solo in caso di inagibilità completa dell’immobile. Richiedere il risarcimento danni al locatore, che ha l’obbligo di garantire un immobile abitabile e sicuro. Chiedere la risoluzione del contratto di locazione. In caso di inagibilità parziale, l’inquilino non può sospendere arbitrariamente il pagamento del canone. Tuttavia, può richiedere una riduzione proporzionale del canone in base al mancato godimento dell’immobile.