Chi paga l'IMU in caso di assegnazione casa coniugale?

Anastasio Rossi
2025-05-21 19:54:02
Numero di risposte: 3
Il pagamento dell’IMU sulla casa coniugale è a carico del coniuge assegnatario dell’immobile, anche se non è il proprietario, a condizione che vi risieda stabilmente con i figli o secondo gli accordi di separazione.
In caso di separazione legale, la casa coniugale assegnata a uno dei coniugi è considerata abitazione principale, a prescindere da chi ne sia il proprietario.
Il pagamento di IMU e TASI è a carico del coniuge assegnatario della casa coniugale, ossia colui che vive stabilmente nell’immobile con i figli o secondo quanto stabilito dagli accordi di separazione.
Non importa se l’assegnatario non è il proprietario: l’immobile continua a essere considerato abitazione principale, purché sia utilizzato come dimora abituale e residenza anagrafica.
Se il coniuge proprietario acquista un altro immobile e trasferisce la residenza, può beneficiare delle agevolazioni prima casa per il nuovo immobile, ma deve comunque continuare a pagare l’IMU sulla casa coniugale, se non è assegnata.

Tristano Silvestri
2025-05-21 19:45:46
Numero di risposte: 10
L'obbligo di versare l'IMU viene spostato dal proprietario di casa all'asegnatario dell'abitazione a seguito della separazione. In questo modo, l'imposta diventa responsabilità dell'utilizzatore designato, con l'esenzione dai pagamenti per il coniuge non assegnatario, anche nel caso in cui quest'ultimo sia il legittimo proprietario dell'immobile.
L’IMU dunque dev’essere sempre corrisposta dall’assegnatario, anche quando l’altro coniuge è proprietario.
Il soggetto passivo per l'IMU in caso di separazione relativa all'ex casa coniugale è il coniuge assegnatario dell’immobile, in quanto colui che ne fa effettivo uso, mentre l'altro coniuge viene esentato dall'imposta.
Il coniuge non assegnatario non è tenuto a versare alcuna somma a titolo di pagamento IMU per la sua quota di proprietà della ex residenza coniugale.
L'IMU non è dovuta dall'assegnatario che ne fa la propria abitazione principale.

Artemide De luca
2025-05-21 18:03:39
Numero di risposte: 6
La Legge 160/19, in tema di IMU, definisce abitazione principale quell’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e anagraficamente, e, in relazione a questa, prevede che sia esente dall’imposta l’abitazione principale non di lusso del contribuente, anche nel caso in cui sia assegnata al coniuge affidatario dei figli a seguito di separazione legale.
Il coniuge assegnatario, nel caso in cui l’abitazione assegnata rappresenti la sua abitazione principale, poteva beneficiare della relativa esenzione dall’imposta, codice catastale permettendo.
Con le modifiche normative apportate all’IMU dalla Legge 160/19, la normativa viene leggermente modificata, prevedendo come beneficiario dell’esenzione dall’imposta per l’abitazione principale il genitore affidatario dei figli (e non più il coniuge assegnatario dell’immobile).
La Circolare numero 1/DF del 18 marzo 2020, il Dipartimento finanze del MEF chiarisce che “la differente formulazione della norma […] che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale” e che “nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina”.
Quindi, in definitiva, la modifica normativa ha un connotazione estensiva, in quanto funzionale a fare rientrare nel perimetro dell’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, oltre al coniuge assegnatario dell’immobile, anche il genitore affidatario dei figli nel contesto di una coppia di fatto.
In entrambi i casi, ai fini dell’esenzione, la normativa richiede che l’assegnazione derivi da provvedimento del giudice, la cui individuazione e assegnazione della casa familiare non può essere contestata dal Comune in relazione all’esenzione dall’imposta.

Danthon Lombardi
2025-05-21 17:06:31
Numero di risposte: 3
Il coniuge assegnatario dell’abitazione, in sede di separazione legale o divorzio, è l’unico soggetto passivo Imu, essendo considerato titolare del diritto di abitazione su di essa.
Di conseguenza, l’unità abitativa sarà esente, in quanto abitazione principale.
Questo perché le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione.
La Corte conferma, dunque, che il coniuge non assegnatario non deve pagare nulla per la sua quota di proprietà dell’ex casa coniugale.
E nulla è dovuto anche dall’assegnatario, che ne è considerato unico titolare e la adibisce ad abitazione principale.
Tuttavia, questa regola non opera però per le unità locate, per le quali è la legge speciale sulle locazioni che dispone il subentro dell’assegnatario nel contratto.
Ne deriva che sarà il titolare dell’immobile che dovrà versare l’Imu secondo le regole ordinarie.
Da ultimo, la Corte consolida il diritto del coniuge non assegnatario a vedersi riconoscere una autonoma esenzione per la casa adibita a propria abitazione principale.

Giulio Martino
2025-05-21 16:16:20
Numero di risposte: 8
Il legislatore ha dettagliatamente regolamentato il requisito fiscale nel caso di scioglimento del matrimonio, stabilendo che, esclusivamente per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, il soggetto passivo del tributo è il coniuge al quale viene assegnata la casa coniugale mediante un provvedimento giurisdizionale.
L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
In seguito a questa modifica legislativa, dunque, il legislatore ha stabilito che la responsabilità dell'I.M.U. viene trasferita dal proprietario all'assegnatario dell'abitazione, in modo tale che l'imposta sia a carico dell'utilizzatore designato, con esenzione dal pagamento per il coniuge non assegnatario, anche se quest'ultimo è il proprietario dell'intero immobile.
La Legge 160/19 riguardante l'IMU stabilisce che l'abitazione principale è l'immobile in cui il possessore e i membri del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e anagraficamente.
Inoltre, la legge prevede l'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale non di lusso del contribuente, anche nel caso in cui sia assegnata al coniuge affidatario dei figli a seguito di separazione legale.
Il beneficiario dell'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale è il genitore affidatario dei figli.
L'abitazione principale gode di un'esenzione IMU, il che significa che il proprietario non deve pagare questa imposta per la casa in cui risiede.
Se si considera l’ipotesi di due coniugi separati però, variano diverse cose.
Prima di tutto, secondo quanto dispone la legge sull’IMU in relazione alla casa ex-coniugale, qualora venisse assegnata al coniuge più debole della coppia, l'IMU è dovuta da questi, sempre che sia dovuta.
L’ex coniuge assegnatario tuttavia, nel caso in cui rimanesse residente nell’immobile, non avrà l’obbligo di versare l’IMU essendo quella la sua prima casa.
La casa che il giudice assegna all’ex coniuge, non dev’essere intesa come seconda casa dal coniuge non assegnatario.
Questo comporta che la tassa imposta sull’abitazione non possa gravare sul soggetto non assegnatario anche qualora dovesse rimanerne proprietario.
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