La riduzione Imu non spetta quando il comodato viene concesso a un comproprietario dello stesso bene. Ipotizzando il caso quindi di una casa in comunione tra madre e figlia, se una delle due dovesse concedere il comodato all’altro non potrebbe però usufruire del beneficio fiscale.
Spesso, si verifica infatti l’ipotesi di comodato incrociato tra soggetti (padre/figlio) comproprietari delle abitazioni. Ebbene, in una situazione di comproprietà fra più soggetti di un immobile, il conferimento del godimento dell’intero bene a uno solo non dovrebbe essere qualificabile come comodato, in quanto uno dei due soggetti utilizza il bene in qualità di comproprietario e non comodatario.
Nella sentenza, la Corte osserva che nel caso di agevolazioni su fabbricati concessi in uso gratuito a parenti, la fattispecie è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario conceda in comodato l’immobile a un parente che non possa vantare su di esso alcun diritto, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia.
Pertanto, non scatta la riduzione Imu nell’ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto, il presupposto dell’esenzione pro quota per il comproprietario che l’abbia – o per i comproprietari che l’abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente.
Come abbiamo appena visto, la riduzione del 50% dell’Imu spetta solo nel caso di immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado.
Ci sono tuttavia altre condizioni da rispettare per usufruire del beneficio fiscale.
Il contratto di comodato deve essere registrato.
Il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia.
Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
L’immobile non deve essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.