L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, in sede di separazione, si fonda prioritariamente sull'interesse dei figli. Il diritto del coniuge ad abitare la casa familiare permane fintanto che sia affidatario dei figli minori o che conviva con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il diritto viene meno qualora il coniuge assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, oppure vi conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Peculiari problemi sorgono qualora la proprietà della casa familiare non appartenga agli stessi coniugi, ma ad un terzo che abbia concesso gratuitamente il godimento dell'immobile agli sposi. In tal caso, il contratto di comodato avente ad oggetto un immobile da destinarsi a casa familiare non è compatibile con il comodato c.d. precario, bensì con la disciplina dettata dall’art. 1809 c.c. Il comodante, al fine di ottenere la restituzione dell’immobile, dovrà dimostrare la necessità di soddisfare un bisogno sopravvenuto, urgente e imprevisto. Non è necessario che il bisogno sia grave, essendo sufficiente la sussistenza di un bisogno serio, non voluttuario né capriccioso o artificiosamente indotto. La disciplina del comodato si applica sia all’ipotesi in cui il terzo comodante abbia concesso l’immobile a entrambi i coniugi, sia nel caso in cui lo abbia concesso ad uno solo di essi e nonostante la casa familiare sia stata assegnata dal giudice all’altro coniuge. In tal caso, il rapporto di comodato non verrebbe comunque meno, discendendo dal provvedimento di assegnazione la mera concentrazione del rapporto in capo a quello dei coniugi che sia assegnatario della casa familiare.