Cosa significa "assegnazione casa familiare comodato"?

Teresa Bianchi
2025-05-21 11:33:39
Numero di risposte: 8
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, in sede di separazione, si fonda prioritariamente sull'interesse dei figli. Il diritto del coniuge ad abitare la casa familiare permane fintanto che sia affidatario dei figli minori o che conviva con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il diritto viene meno qualora il coniuge assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, oppure vi conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Peculiari problemi sorgono qualora la proprietà della casa familiare non appartenga agli stessi coniugi, ma ad un terzo che abbia concesso gratuitamente il godimento dell'immobile agli sposi. In tal caso, il contratto di comodato avente ad oggetto un immobile da destinarsi a casa familiare non è compatibile con il comodato c.d. precario, bensì con la disciplina dettata dall’art. 1809 c.c. Il comodante, al fine di ottenere la restituzione dell’immobile, dovrà dimostrare la necessità di soddisfare un bisogno sopravvenuto, urgente e imprevisto. Non è necessario che il bisogno sia grave, essendo sufficiente la sussistenza di un bisogno serio, non voluttuario né capriccioso o artificiosamente indotto. La disciplina del comodato si applica sia all’ipotesi in cui il terzo comodante abbia concesso l’immobile a entrambi i coniugi, sia nel caso in cui lo abbia concesso ad uno solo di essi e nonostante la casa familiare sia stata assegnata dal giudice all’altro coniuge. In tal caso, il rapporto di comodato non verrebbe comunque meno, discendendo dal provvedimento di assegnazione la mera concentrazione del rapporto in capo a quello dei coniugi che sia assegnatario della casa familiare.

Ortensia Parisi
2025-05-21 10:41:33
Numero di risposte: 7
L’assegnazione della casa familiare costituisce praticamente sempre una delle principali e più spinose questioni da affrontare.
Il godimento della casa familiare è attribuito, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.
Ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole.
In ipotesi di separazione la destinazione della casa familiare sopravvive proprio in virtù del provvedimento di assegnazione che obbliga il proprietario a permettere al genitore assegnatario il godimento dell’immobile.
Nell’iniziale concessione del bene in comodato, verrebbe impresso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative dei familiari, idoneo a conferire il carattere implicito della durata del rapporto anche oltre la crisi dei coniugi o conviventi.