:

Il convivente ha diritto a usare la casa in comodato d'uso gratuito?

Umberto Galli
Umberto Galli
2025-06-13 21:00:42
Numero di risposte: 3
La durata del contratto è implicita e il rapporto dura quanto è necessario per soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, la crisi della coppia non è di per sé motivo di restituzione dell’immobile. In caso di separazione pronunciata dal Tribunale, il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di quello tra i coniugi con cui i figli convivono non determina la cessazione del rapporto di comodato: il godimento dell’immobile resta regolato in base al contratto di comodato ma il diritto si concentra sulla persona del coniuge assegnatario. In caso di separazione della coppia, coniugata o anche solo convivente, “di fatto”, per evitare disparità di trattamento, la conseguenza è la stessa. Poiché sussistono le stesse esigenze di protezione della prole che sussistono in caso di coppia sposata, il coniuge o il convivente del comodatario separato solo di fatto, e non legalmente, può continuare a detenere l’immobile, anche se il diretto comodatario si trasferisce altrove. In altre parole, la crisi della coppia non estingue il comodato, che se è a uso familiare continua tra il proprietario e i familiari del comodatario che permangono nell’abitazione. Il comodato familiare si rivela una soluzione abitativa tutelata, perché perdura fintanto che continua la destinazione dell’immobile ad abitazione familiare e quindi le esigenze abitative non solo del comodatario in prima persona ma anche della sua famiglia.
Elisabetta Parisi
Elisabetta Parisi
2025-06-08 07:01:59
Numero di risposte: 3
La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che abbia sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Lo status di convivenza deve sussistere già al momento dell’inizio dei lavori e non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile senza che sia necessario stipulare un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza. Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste, può, quindi, fruire della detrazione in analogia ai familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha precisato che la detrazione non compete per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari. L’unico soggetto che potrà usufruire della detrazione, oltre lei che è proprietaria al 100%, è suo figlio a condizione che il contratto di comodato sia registrato prima dell’inizio dei lavori. La mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. Il convivente ha diritto a usare la casa in comodato d’uso gratuito.
Pacifico Rinaldi
Pacifico Rinaldi
2025-06-02 18:22:16
Numero di risposte: 12
Il contratto di comodato dell'immobile concede la possibilità di detrarre le spese che si sostengono per il bene. Deve valutare con il commercialista quale forma sia migliore per il suo caso, che non le crei problemi di fiscalità. Un esperto fiscalista è il professionista più indicato per risponderLe. Ancora meglio, poiché mi sembra questione che si presta a più opinioni, Lei può rivolgersi direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate e proporre il cosiddetto "interpello", cioè gira direttamente a loro la domanda. La Direzione ha 90 giorni per rispondere, ma sarà una risposta ufficiale che non La esporrà a rischi: se Lei seguirà la risposta, nessuno potrà mai sanzionarLa. Ritengo sia opportuno che si rivolga ad un commercialista di Sua fiducia, dato che il quesito attiene ad una problematica fiscale.
Timothy Santoro
Timothy Santoro
2025-05-22 04:03:52
Numero di risposte: 4
La convivenza more uxorio, quale forma sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina sulla casa di abitazione dove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di pura ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata. Nella convivenza assume di particolare importanza un lasso di tempo non trascurabile con il comodatario, che la rende a suo turno codetentrice della casa destinata all'abitazione. La permanenza nell'alloggio rientrava «nell'esercizio delle facoltà inerenti al comodato e dunque alla detenzione trasmessa al convivente con il comodato». Sempre in qualità di convivente del comodatario la ricorrente era nel diritto di mettere in atto l'azione di spoglio quale detentrice qualificata dell'immobile. Non è legittima l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa.
Luciana Fiore
Luciana Fiore
2025-05-22 02:33:02
Numero di risposte: 5
Il comodato è essenzialmente gratuito. Il comodato non è un atto con il quale si trasferisce la proprietà dell’immobile, ma un contratto con il quale se ne consente semplicemente l’utilizzo a titolo gratuito. Di conseguenza concedere in comodato l’immobile non comporta la decadenza dalle agevolazioni, in quanto di fatto il comodante, non alienandolo, rimane l’effettivo proprietario dell’immobile. Non verificandosi la decadenza dalle agevolazioni, non sarà possibile per il comodante usufruire nuovamente delle agevolazioni. L’unico modo per poterne usufruire nuovamente è quello di procedere alla vendita dell’immobile.
Enrica Donati
Enrica Donati
2025-05-22 02:01:03
Numero di risposte: 4
Il convivente ha diritto a usare la casa in comodato d'uso gratuito. Tale concessione ad uso gratuito dell'immobile utile a svolgere il lavoro domestico viene disciplinata da un istituto giuridico ad hoc: il contratto di comodato. Nel contratto di comodato viene normalmente indicato che l'uso gratuito dell'immobile o delle parti di esso concesse in comodato dura fintanto che non cessi il rapporto di lavoro al quale il contratto è subordinato e vincolato. Pertanto, a seguito di licenziamento o dimissioni o di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto di comodato si intende risolto di diritto. All'ultimo giorno, l'immobile dovrà essere restituito libero da persone e da cose e comunque nello stato di fatto e di diritto in cui lo si riceve, salvo il deperimento d'uso. In ogni caso le parti possono convenire un termine maggiore per lasciare libero l'immobile, in particolare nei casi in cui il collaboratore abbia eletto presso l'abitazione del datore la propria residenza. Il collaboratore domestico ha l'obbligo di utilizzare l'immobile concesso in comodato ad uso esclusivo di abitazione e di custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. Il datore di lavoro ha il diritto di ispezionare o far ispezionare i locali dati in comodato in qualunque momento e senza preavviso e di accedere ai locali per lavori di manutenzione o ispezione degli impianti dell'edificio. Il datore di lavoro si riserva il diritto di pretendere, in qualsiasi momento, la restituzione dell'immobile dato in comodato qualora sopravvenga un bisogno urgente. Il contratto di comodato può essere registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non vi è alcun obbligo di registrazione per i contratti di comodato.
Mariagiulia Costa
Mariagiulia Costa
2025-05-22 01:48:57
Numero di risposte: 5
La convivente non è un’ospite del suo compagno ma un detentore qualificato della casa dove vivono. Avendo Ella convissuto per un lasso di tempo non trascurabile con il comodatario in fatto è divenuta co-detentrice della casa destinata all’abitazione. La permanenza nell’alloggio rientrava nell’esercizio delle facoltà inerenti al comodato e dunque alla detenzione trasmessa al convivente con il comodato. La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione dove si svolge e si attua un programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. L’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del compagno non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio, un diritto che – non viene, ovviamente meno quando a “cacciare” di casa il convivente non proprietario è un terzo, come avvenuto nel caso specifico.