Il convivente ha diritto a usare la casa in comodato d'uso gratuito?

Timothy Santoro
2025-05-22 04:03:52
Numero di risposte: 4
La convivenza more uxorio, quale forma sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina sulla casa di abitazione dove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di pura ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata.
Nella convivenza assume di particolare importanza un lasso di tempo non trascurabile con il comodatario, che la rende a suo turno codetentrice della casa destinata all'abitazione.
La permanenza nell'alloggio rientrava «nell'esercizio delle facoltà inerenti al comodato e dunque alla detenzione trasmessa al convivente con il comodato».
Sempre in qualità di convivente del comodatario la ricorrente era nel diritto di mettere in atto l'azione di spoglio quale detentrice qualificata dell'immobile.
Non è legittima l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa.

Luciana Fiore
2025-05-22 02:33:02
Numero di risposte: 5
Il comodato è essenzialmente gratuito.
Il comodato non è un atto con il quale si trasferisce la proprietà dell’immobile, ma un contratto con il quale se ne consente semplicemente l’utilizzo a titolo gratuito.
Di conseguenza concedere in comodato l’immobile non comporta la decadenza dalle agevolazioni, in quanto di fatto il comodante, non alienandolo, rimane l’effettivo proprietario dell’immobile.
Non verificandosi la decadenza dalle agevolazioni, non sarà possibile per il comodante usufruire nuovamente delle agevolazioni.
L’unico modo per poterne usufruire nuovamente è quello di procedere alla vendita dell’immobile.

Enrica Donati
2025-05-22 02:01:03
Numero di risposte: 4
Il convivente ha diritto a usare la casa in comodato d'uso gratuito.
Tale concessione ad uso gratuito dell'immobile utile a svolgere il lavoro domestico viene disciplinata da un istituto giuridico ad hoc: il contratto di comodato.
Nel contratto di comodato viene normalmente indicato che l'uso gratuito dell'immobile o delle parti di esso concesse in comodato dura fintanto che non cessi il rapporto di lavoro al quale il contratto è subordinato e vincolato.
Pertanto, a seguito di licenziamento o dimissioni o di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto di comodato si intende risolto di diritto.
All'ultimo giorno, l'immobile dovrà essere restituito libero da persone e da cose e comunque nello stato di fatto e di diritto in cui lo si riceve, salvo il deperimento d'uso.
In ogni caso le parti possono convenire un termine maggiore per lasciare libero l'immobile, in particolare nei casi in cui il collaboratore abbia eletto presso l'abitazione del datore la propria residenza.
Il collaboratore domestico ha l'obbligo di utilizzare l'immobile concesso in comodato ad uso esclusivo di abitazione e di custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il datore di lavoro ha il diritto di ispezionare o far ispezionare i locali dati in comodato in qualunque momento e senza preavviso e di accedere ai locali per lavori di manutenzione o ispezione degli impianti dell'edificio.
Il datore di lavoro si riserva il diritto di pretendere, in qualsiasi momento, la restituzione dell'immobile dato in comodato qualora sopravvenga un bisogno urgente.
Il contratto di comodato può essere registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non vi è alcun obbligo di registrazione per i contratti di comodato.

Mariagiulia Costa
2025-05-22 01:48:57
Numero di risposte: 5
La convivente non è un’ospite del suo compagno ma un detentore qualificato della casa dove vivono.
Avendo Ella convissuto per un lasso di tempo non trascurabile con il comodatario in fatto è divenuta co-detentrice della casa destinata all’abitazione.
La permanenza nell’alloggio rientrava nell’esercizio delle facoltà inerenti al comodato e dunque alla detenzione trasmessa al convivente con il comodato.
La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione dove si svolge e si attua un programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.
L’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del compagno non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio, un diritto che – non viene, ovviamente meno quando a “cacciare” di casa il convivente non proprietario è un terzo, come avvenuto nel caso specifico.
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