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Cosa significa assegnazione casa familiare?

Isira Sala
Isira Sala
2025-06-06 07:43:04
Numero di risposte : 6
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L’assegnazione della casa familiare è una misura prevista dal nostro ordinamento per tutelare il benessere dei figli minori e garantire loro stabilità e continuità abitativa anche dopo la separazione o il divorzio dei genitori. Questo provvedimento ha come obiettivo principale la protezione degli interessi della prole, permettendo loro di continuare a vivere nell’ambiente domestico che conoscono, riducendo al minimo i traumi e i disagi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. La casa familiare viene assegnata al genitore con cui i figli minori convivono stabilmente. L’assegnazione mira a preservare l’ambiente domestico, le abitudini e le relazioni affettive dei minori, considerati fondamentali per il loro sviluppo equilibrato e sereno. L’assegnazione è prevista anche in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e anche in caso di figli maggiorenni con gravi disabilità. Il genitore assegnatario non acquisisce la proprietà dell’immobile, né i diritti reali di usufrutto o di abitazione, acquista più semplicemente un diritto personale di godimento dell’immobile limitato al periodo necessario per il benessere dei figli. L’assegnazione della casa familiare ha una durata che è strettamente legata alle esigenze dei figli. Il diritto di abitazione cessa quando i figli diventano economicamente autosufficienti. In alcuni casi, l’assegnazione può essere rivista se cambiano le condizioni personali o economiche dei genitori o dei figli.
Guendalina Barone
Guendalina Barone
2025-05-29 16:17:07
Numero di risposte : 6
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La giurisprudenza ha dato una definizione abbastanza ampia di casa familiare. Di essa non fa parte solo l’immobile all’interno del quale si svolge la vita familare, ma anche i mobili, gli arredi, i servizi e le pertinenze della stessa. Il presupposto dell’assegnazione della casa familiare è in primo luogo il collocamento presso il coniuge dei figli. Il tema dell’assegnazione della casa familiare è stato riformato ad opera del Decreto Legislativo 154 del 2013. Lo scopo dell’assegnazione della casa familiare è quello di tutelare l’interesse dei figli a vivere e crescere nell’ambiente in cui sono stati abituati a vivere. La separazione è infatti ritenuta un trauma per la prole, e il giudice ha il compito di mitigarne gli effetti con un sapiente utilizzo dello strumento in questione. Ai sensi dell’articolo 337-sexies del codice civile tuttavia, “dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”. L’articolo 337-sexies stabilisce come l’assegnazione della casa familiare debba essere trascritta ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile. La trascrizione del provvedimento ha il fine di rendere opponibile a terzi il diritto dell’assegnatario. Il diritto dell’assegnatario deve infatti essere considerato come diritto personale di godimento. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Una nuova convivenza, un abbandono della casa o un nuovo matrimonio non possono infatti che far venir meno i presupposti “di continuità” sottesi all’assegnazione. L’habitat abitudinario della prole verrebbe meno e con esso viene meno la finalità della norma.
Francesca Conte
Francesca Conte
2025-05-21 19:17:39
Numero di risposte : 2
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La casa familiare è il luogo dove i coniugi, prima di separarsi, avevano stabilito la loro vita insieme e dove quindi vivevano, eventualmente insieme ai figli. Non è importante che tutti i componenti della famiglia abbiano la residenza nella casa coniugale, ma ciò che conta è che lì si svolgeva la quotidiana vita domestica di marito, moglie e prole, che ivi dormivano, mangiavano, si incontravano e così via. L'articolo 337-sexies del codice civile stabilisce infatti che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e che semmai, considerato l'eventuale titolo di proprietà, il giudice tiene poi conto dell'assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Ciò, tradotto nella pratica, vuol dire che il principale presupposto dell'assegnazione della casa familiare è il collocamento dei figli: rimarrà nella casa, salvo eccezioni, il coniuge con il quale i figli convivono, onde evitare di creare in capo alla prole dei traumi ulteriori rispetto a quello che può derivare dalla separazione dei genitori, conseguenti all'allontanamento dal luogo in cui vivevano quando la famiglia era ancora unita. Il codice civile stabilisce espressamente che il diritto al godimento della casa familiare viene meno: se l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, se l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Teresa Bianchi
Teresa Bianchi
2025-05-21 19:12:12
Numero di risposte : 9
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L’assegnazione della casa familiare comporta che il genitore assegnatario ha diritto di abitarla insieme ai figli, nonostante la proprietà sia per intero o in parte dell’altro coniuge. L’assegnazione non spetta ad un coniuge in quanto coniuge, ma soltanto in quanto genitore. Dunque, l’assegnazione della casa viene disposta dal giudice soltanto se la coppia abbia figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti. La legge intende assicurare ai figli la conservazione dell’habitat domestico. Per questa ragione, posiamo dire in poche parole, la casa segue il figlio.
Damiana Valentini
Damiana Valentini
2025-05-21 17:58:49
Numero di risposte : 4
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L’assegnazione della casa familiare – disciplinata dall’art. 337-sexies c.c. – è il provvedimento mediante il quale il Giudice della separazione statuisce quale dei due coniugi potrà ancora abitare nel domicilio della famiglia, un tempo comune ad entrambi. Il presupposto fondamentale perché il Giudice possa decidere di assegnare la casa familiare a questo o a quel coniuge, a prescindere da chi sia il proprietario dell’immobile, è la presenza di figli minori, al fine di garantire agli stessi la permanenza del legame con l’habitat familiare ove sono cresciuti. Per “casa familiare” si intende il luogo ove i coniugi vivevano insieme, a prescindere da chi sia il legittimo proprietario dell’immobile. L’abitazione dev’essere stata habitat domestico, ossia il luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini familiari durante la convivenza, il centro aggregativo dei suoi membri. Non costituisce casa coniugale, infatti, il bene immobile nel quale si è svolta, per un certo periodo, la vita familiare, ma è il centro di aggregazione durante la convivenza, ossia il luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita dei membri, composto dall’assegnatario e dai figli.