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Qual è la differenza tra il diritto di abitazione e l'assegnazione della casa coniugale?

Lia Morelli
Lia Morelli
2025-06-22 22:10:14
Numero di risposte : 4
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Il diritto di abitazione e l'assegnazione della casa coniugale nella separazione e nel divorzio prevedono il c.d. diritto di assegnazione della casa coniugale. La casa familiare è l’immobile di dimora stabile e continua dei coniugi e dei figli ed è il luogo dove si svolge la vita della famiglia. Tuttavia, il diritto di abitazione è riconosciuto solo in caso di separazione e divorzio, quindi presuppone un regolare matrimonio. La presenza dei figli è molto importante. Detta presenza, infatti, permette l’assegnazione della casa familiare e non c’è differenza tra figli legittimi e figli naturali. I figli devono essere di entrambi i coniugi che si stanno separando e non rientrano nel concetto di figlio quelli avuti da un precedente matrimonio. In mancanza di figli, invece, al coniuge (non proprietario) non spetta il diritto di abitare la casa familiare. Diversa è la questione se il diritto di abitazione può essere usato per soddisfare il diritto al mantenimento; i coniugi, in tal caso, possono stipulare un contratto con cui l’assegnazione della casa familiare è un mezzo per realizzare il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri.
Cosetta D'angelo
Cosetta D'angelo
2025-06-16 23:19:34
Numero di risposte : 6
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La differenza tra contenuto necessario ed eventuale dell’accordo giusfamiliare segna, dunque, il discrimine tra intese modificabili in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 710 c.p.c., oggi art. 473 bis 29 c.p.c., e patti aventi forza di legge tra le parti, ai sensi dell’art. 1372 c.c., e pertanto suscettibili di essere sciolti solo per mutuo dissenso o altre legittime cause di risoluzione, previste dal diritto comune. La Cassazione ha accolto, invece, il ricorso della moglie, statuendo che la clausola non poteva essere revocata, nella misura in cui le espressioni e le circostanze di fatto lasciassero deporre, in maniera chiara e inequivocabile, per la costituzione di un diritto reale di abitazione, ai sensi dell’art. 1022 c.c. Tali trasferimenti non solo sono perfettamente validi, ma restano sottratti alla clausola rebus sic stantibus che permea il contenuto necessario e/o tipico della separazione, essendo sottoposti alle norme di diritto comune sui contratti e, per l’effetto, al principio generale per cui pacta sunt servanda. In sede di giudizio divorzile, il Tribunale e la Corte di appello, avendo accertato l'assenza di prole verso cui esercitare tutela, avevano revocato l'accordo, su istanza del marito, ritenendo che si trattasse di assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. Nel caso di specie, la controversia concerne l’interpretazione della clausola della separazione consensuale omologata, con cui si prevedeva che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, fosse abitata dalla moglie e dal figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ubaldo Ferrara
Ubaldo Ferrara
2025-06-07 04:45:31
Numero di risposte : 4
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Il diritto di abitazione nella casa coniugale è un diritto personale di godimento "sui generis", che, in funzione del "vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli", si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione. L'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli sia giustificata in considerazione della tutela dell'interesse di questi ultimi a conservare l'ambiente familiare in cui sono nati e cresciuti. Tale diritto di abitazione si estingue, non con l'intervenuto decesso del coniuge non affidatario, ma nel momento in cui vengono meno i presupposti che lo hanno giustificato, ovvero l'esistenza in vita del coniuge collocatario, atteso che l'assegnazione della casa familiare viene fatta a quest'ultimo, seppure a tutela di interessi preminenti dei figli affidati. Peraltro, sul presupposto che il diritto di comproprietà in capo alla ex coniuge deceduta emerga dall'atto pubblico prodotto in giudizio dal ricorrente e che dell’immobile occupato siano divenute comproprietarie, in forza di successione ereditaria della defunta madre, anche le tre figlie. La Corte territoriale ritiene che il possesso dell'immobile da parte delle appellanti sia giustificato in ragione del titolo di comproprietà intestato a queste quali eredi, divenendo irrilevante se l'assegnazione dell'immobile come casa coniugale sia ancora produttiva di effetti nei confronti delle predette. Il diritto di abitazione si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione, ovvero a seguito dell'accertamento delle circostanze di cui all’art. 337 sexies c.c. legittimanti una revoca giudiziale. Il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione include la morte del beneficiario, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione.
Claudia Gatti
Claudia Gatti
2025-05-31 18:12:01
Numero di risposte : 9
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Il diritto di abitazione della casa coniugale è un aspetto fondamentale da disciplinare in seguito alla separazione fra i coniugi. Dirimente è la presenza di figli minori, il giudice attribuisce il diritto di abitazione al coniuge con il quale i figli andranno ad abitare, madre o padre che sia. Ai figli deve essere assicurato il diritto di poter continuare a stare nel medesimo ambiente in cui sono stati cresciuti. In assenza di figli, se entrambi dimostrano di essere autonomi sotto il profilo economico, la casa resterà nella disponibilità del proprietario. Il diritto di abitazione prosegue sino a quando sussistono le esigenze della prole, al loro venir meno l’ex marito potrà avanzare una richiesta di restituzione dell’immobile. Il coniuge collocatario della prole non autosufficiente ha diritto di continuare ad abitare nell’immobile. La trascrizione del provvedimento del Giudice mantiene la sua efficacia fino a quando perdurano le esigenze della prole. Il diritto all’abitazione verrà riconosciuto al compagno o alla compagna collocatario dei figli anche in caso di coppie conviventi non unite in matrimonio.
Abramo Basile
Abramo Basile
2025-05-22 14:34:22
Numero di risposte : 5
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L’assegnazione della casa familiare viene disposta dal giudice tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. La giurisprudenza ha individuato la casa familiare come l’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza. Ogni decisione in merito alla casa familiare è dunque subordinata all’interesse del minore stesso. L’assegnazione è, dunque, disposta dal giudice e deve essere revocata dal giudice sulla base di un giudizio di conformità o meno all’interesse del minore. Viene, quindi, definito come un diritto personale di godimento sui generis diverso dal diritto di abitazione o altro diritto reale, ma è comunque trascrivibile nei registri immobiliari. Diversamente, il diritto di abitazione è un diritto reale, regolato dal codice civile, che può essere stabilito dalle parti, ad es. negli accordi di separazione/divorzio o di regolamentazione dell’affidamento dei figli, prevedendo un termine e delle condizioni. E’ necessario rivolgersi al notaio per la sua costituzione e relativa trascrizione, ma la cessazione non ha bisogno di una valutazione a priori da parte del giudice.
Quirino D'amico
Quirino D'amico
2025-05-22 14:06:59
Numero di risposte : 6
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Il diritto di abitazione cessa quando i figli diventano economicamente autosufficienti. L’assegnazione può comunque essere disposta a favore dell’altro genitore se ciò risponde meglio alle esigenze dei figli. Il genitore assegnatario non acquisisce la proprietà dell’immobile, né i diritti reali di usufrutto o di abitazione, acquista più semplicemente un diritto personale di godimento dell’immobile limitato al periodo necessario per il benessere dei figli. L’assegnazione ha come obiettivo principale la protezione degli interessi della prole, permettendo loro di continuare a vivere nell’ambiente domestico che conoscono, riducendo al minimo i traumi e i disagi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. La casa familiare viene assegnata al genitore con cui i figli minori convivono stabilmente.