Il comodato d’uso gratuito è un contratto che permette al proprietario di un bene mobile o immobile di concederlo in uso gratuito a un altro soggetto, solitamente un familiare, il quale se ne serve per un periodo di tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.
Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, anche in caso di comodato d’uso gratuito, il pagamento dell’IMU spetta al proprietario dell’immobile, o al titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso.
Il comodatario, quindi, non è il soggetto passivo dell’IMU, visto che è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto di proprietà.
Come già accennato prima, per chi concede un immobile in comodato d’uso gratuito, è prevista una riduzione dell’IMU, a patto però di rispettare una serie di condizioni che vedremo a breve.
La legge di bilancio 2020 prevede la riduzione della base imponibile al 50% per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado.
Questo beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
La riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Di seguito elenchiamo le condizioni da rispettare per poter beneficiare dell’agevolazione sull’imposta:
parentela: comodato d’uso gratuito solo tra parenti in linea retta, quindi tra genitori e figli;
residenza: il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova l’immobile dato in comodato.
Il comodante non deve possedere altri immobili di natura abitativa in Italia, ad eccezione dell’abitazione principale ubicata nello stesso Comune e non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso);
destinazione d’uso: il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale;
tipologia immobile: è necessario che l’unità abitativa in comodato non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
contratto: il contratto di comodato d’uso gratuito deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Da tenere bene a mente un indirizzo della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 37346 del 20/12/2022, ha chiarito che nel caso in cui comodante e comodatario sono comproprietari dell’immobile oggetto di comodato, non è possibile riconoscere l’agevolazione fiscale IMU consistente nella riduzione della base imponibile del 50%.