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Quando il coniuge può chiedere l'indennità di occupazione sulla casa assegnata all'altro?

Battista Fiore
Battista Fiore
2025-06-19 10:26:30
Numero di risposte: 7
L’ex coniuge separato, comproprietario dell’immobile adibito a casa coniugale, può ottenere il pagamento di un indennizzo da parte dell’altro coniuge che lo occupa in via esclusiva. E’ chiaro che il riferito immobile non deve essere stato oggetto di provvedimento di assegnazione in favore dell’altro coniuge, in quanto in tal caso l’uso esclusivo è legittimato da un provvedimento giudiziale. Per ottenere l’indennizzo legato all’uso esclusivo sono necessarie ulteriori condizioni quali: che la natura del bene di proprietà comune non ne permetta un simultaneo godimento da parte dei comproprietari, ad esempio quando non vi è avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, in quanto non ne è impedito il godimento individuale. In secondo luogo è necessaria una richiesta formale di rilascio dell’immobile ovvero un istanza di utilizzo (anche turnario) o di ricevere una quota dei frutti non goduti. Da questo momento, tra l’altro, decorre il diritto all’indennità e non dall’emissione dei provvedimenti presidenziali o dalla sentenza di separazione. In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.
Cirino Santoro
Cirino Santoro
2025-06-09 06:55:18
Numero di risposte: 2
L'assegnazione della casa familiare comporta la sottrazione del bene al godimento del proprietario non affidatario della prole, opponibile anche terzi, e limita conseguentemente anche la facoltà del comproprietario di disporre della propria quota. Il comproprietario non assegnatario non è legittimato a domandare l'indennità di occupazione sine titulo al convivente more uxorio del coniuge assegnatario del bene, fintanto che perdurino le esigenze di detta assegnazione. Fintanto che sussiste l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge collocatario della prole, l’altro non ha alcun diritto di chiedere e pretendere il pagamento dal terzo convivente alcuna indennità di occupazione, atteso che, la temporanea indisponibilità dell'immobile per il comproprietario non è eziologicamente ricollegabile all'occupazione dell'immobile da parte del nuovo convivente. La privazione del godimento dell'immobile in comproprietà trova la sua causa giustificatrice nell'attribuzione del diritto di utilizzo esclusivo al coniuge collocatario della figlia minore.
Boris Longo
Boris Longo
2025-05-31 21:09:03
Numero di risposte: 4
Il coniuge può chiedere l'indennità di occupazione sulla casa assegnata all'altro quando i comproprietari non possano godere direttamente del bene in comproprietà. L'uso comune può realizzarsi in maniera indiretta, oppure mediante avvicendamento con un uso turnario. Il condividente che non tragga godimento dal bene in comunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che, invece, ne abbia il concreto godimento. In materia di diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto, per l’intero bene, da solo, senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di averne un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.
Sonia Fiore
Sonia Fiore
2025-05-23 10:30:12
Numero di risposte: 6
Se la casa non viene assegnata al coniuge separato, l’altro coniuge comproprietario ha diritto all’indennizzo per mancata occupazione. Non essendo stata disposta l’assegnazione della casa coniugale al genitore prevalentemente collocatario dei figli in separazione, devono applicarsi le norme sull’uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. Nel caso in cui il comproprietario utilizzi in via esclusiva la cosa comune con esclusione dell’altro comunista dal diritto di utilizzare la cosa, quest’ultimo ha diritto ad una corrispondente indennità. A fronte della richiesta del marito di ricevere un indennizzo per mancata occupazione, la moglie non si era offerta di uscire dalla casa coniugale comune per consentire all’altro di utilizzarla e neppure aveva acconsentito alla vendita. Il marito, pertanto, in modo formale aveva contestato il diritto della moglie di utilizzare in via esclusiva la casa comune e la circostanza stessa che, al contrario, la moglie l’avesse occupata in via esclusiva aveva causato un danno, trattandosi di occupazione illegittima.
Massimo Bianchi
Massimo Bianchi
2025-05-23 09:33:43
Numero di risposte: 3
Il coniuge separato non può chiedere l'indennità di occupazione della casa assegnata all'altro, anche se i figli si sono trasferiti in un'altra città per frequentare l'università. L'indennità di occupazione è una somma dovuta al proprietario di un immobile nel caso in cui esso risulti occupato in modo illegittimo da terzi. Con particolare riguardo all’ambito dei rapporti familiari, tale indennità presuppone un profilo di illiceità dell’occupazione da parte di uno dei due coniugi, inquadrabile nella previsione dell’art. 2043 c.c., secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Devono dunque sussistere i presupposti dell’: 1) ingiustizia del fatto, 2) della colpa, 3) dell’esistenza di un danno conseguente, suscettibile di risarcimento. L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi può essere messa in discussione per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che avevano giustificato tale pronuncia, attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione. Manca, quindi, la declaratoria giudiziaria di inefficacia del titolo che ha legittimato l’occupazione della casa coniugale da parte dell’ex marito, declaratoria che è necessaria affinché l’occupazione da parte di uno dei coniugi comproprietari possa ritenersi illecita, con conseguente diritto del coniuge estromesso dal godimento dell’immobile, a chiedere il riconoscimento a suo favore di un’indennità di occupazione da parte dell’altro. Finché sussiste il titolo in forza del quale il coniuge assegnatario della casa familiare occupa l’immobile cointestato, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento.