Il coniuge separato non può chiedere l'indennità di occupazione della casa assegnata all'altro, anche se i figli si sono trasferiti in un'altra città per frequentare l'università. L'indennità di occupazione è una somma dovuta al proprietario di un immobile nel caso in cui esso risulti occupato in modo illegittimo da terzi. Con particolare riguardo all’ambito dei rapporti familiari, tale indennità presuppone un profilo di illiceità dell’occupazione da parte di uno dei due coniugi, inquadrabile nella previsione dell’art. 2043 c.c., secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Devono dunque sussistere i presupposti dell’: 1) ingiustizia del fatto, 2) della colpa, 3) dell’esistenza di un danno conseguente, suscettibile di risarcimento. L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi può essere messa in discussione per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che avevano giustificato tale pronuncia, attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione. Manca, quindi, la declaratoria giudiziaria di inefficacia del titolo che ha legittimato l’occupazione della casa coniugale da parte dell’ex marito, declaratoria che è necessaria affinché l’occupazione da parte di uno dei coniugi comproprietari possa ritenersi illecita, con conseguente diritto del coniuge estromesso dal godimento dell’immobile, a chiedere il riconoscimento a suo favore di un’indennità di occupazione da parte dell’altro. Finché sussiste il titolo in forza del quale il coniuge assegnatario della casa familiare occupa l’immobile cointestato, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento.