L’amministratore giudiziario deve seguire gli identici adempimenti che la legge pone in capo all’amministratore di nomina assembleare. La sua posizione non cambia perché, benché designato dall’autorità giudiziaria, non riveste la qualità di ausiliario del giudice e deve dunque rendere conto del suo operato solo all’assemblea. La natura delle sue funzioni non cambia in quanto nemmeno il giudice ha il potere di modificarle, che deve limitarsi ad indicare il soggetto al quale dette funzioni sono riconosciute. L’amministratore giudiziario ha un mandato più limitato di un normale amministratore perché volto solo al compimento dell’atto per cui l’assemblea non era in grado di deliberare, terminato il quale può essere revocato. L’amministratore giudiziario resta vincolato all’assemblea. In quanto di nomina giudiziaria, può ricevere deleghe dai condomini per partecipare alle assemblee. In caso d’urgenza gli è data possibilità di derogare a quanto previsto dal regolamento in tema di rispetto del numero dei giorni liberi che devono precedere la convocazione dell’assemblea oppure al numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad ogni condomino.