La nomina dell’amministratore giudiziale avviene presso gli Uffici della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente del luogo in cui si trova il condominio. Il ricorrente presenta il suo caso in carta semplice o utilizzando moduli predisposti dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione, includendo l’istanza di nomina e la richiesta di fissare un’udienza per la decisione. Deve inoltre allegare al ricorso il verbale o i verbali dell’Assemblea in cui è evidenziata l’assenza di nomina. Il Giudice fissa quindi un’udienza mediante decreto, e il ricorrente notifica il ricorso e il decreto agli altri condomini non ricorrenti o all’Amministratore non confermato entro il termine stabilito dal Giudice. Una volta che il Tribunale, in Camera di Consiglio, sostituisce la volontà assembleare inerte nominando un Amministratore giudiziario, questi assume tutti i poteri, doveri e responsabilità di un Amministratore condominiale nominato dall’Assemblea. L’Amministratore giudiziario deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’attività di Amministratore di Condominio, come previsto dalla legge.