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Quali sono i poteri di un amministratore giudiziario?

Antonia Mazza
Antonia Mazza
2025-10-16 05:07:49
Numero di risposte : 20
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L'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale delle Imprese, cui spetta l'attività amministrativa ordinaria e, solo se autorizzata dal Tribunale che lo ha nominato, l'attività amministrativa straordinaria. Il Custode Giudiziario cui spettano "tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, con conseguente potere di gestione e amministrazione del patrimonio e dell'impresa". Il Custode Giudiziario ha poteri di vigilanza sull'attività gestoria dell'Amministratore Giudiziario, da concretizzarsi mediante "visto" su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria posti in essere. Il Custode Giudiziario ha il potere di acquisire le contabilità e di accedere alle informazioni presenti in anagrafe tributaria e di poter effettuare ispezioni nei depositi e magazzini nell'azienda della Società.
Max Orlando
Max Orlando
2025-10-09 11:17:06
Numero di risposte : 21
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I poteri dell’amministratore giudiziario consistono nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione, laddove gli atti di amministrazione possono essere compiuti, salvo che il decreto di nomina stabilisca diversamente, solo con l’autorizzazione del tribunale. Nella rappresentanza processuale della società, nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore per le controversie, anche pendenti, relative alla gestione dell’ente. Nell’esercizio dei poteri dell’assemblea, nel solo caso in cui siano stati espressamente conferiti all’ausiliario e solo per atti determinati: in tal caso, però, le relative deliberazioni non sono efficaci senza approvazione del tribunale. Nella facoltà di esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, ma l’azione può essere rinunciata, o transatta, dalla società ai sensi dell’art. 2393, ultimo comma. Nella possibilità di convocare, prima della scadenza dell’incarico, l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, o per proporre la liquidazione della società o la sua sottoposizione ad una procedura concorsuale. I poteri dell’amministratore giudiziario sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 2409 c.c. e 92 disp. att. c.c.
Patrizia Mancini
Patrizia Mancini
2025-10-01 18:12:17
Numero di risposte : 34
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L’amministratore giudiziario nominato a seguito della revoca dell’Amministratore unico è legittimato a chiedere al Tribunale di essere autorizzato al compimento di alcuni atti gestori al fine di essere coadiuvato nella gestione quotidiana dell’impresa. Il Tribunale ha autorizzato l’amministratore giudiziario all’assunzione di un modello organizzativo e di gestione ex D. Lgs. 231/01. Tale strumento potesse essere idoneo a porre rimedio alle carenze degli assetti organizzativi e contabili della società, oltre che evitare la responsabilità penale della medesima.