I poteri dell’amministratore giudiziario consistono nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione, laddove gli atti di amministrazione possono essere compiuti, salvo che il decreto di nomina stabilisca diversamente, solo con l’autorizzazione del tribunale.
Nella rappresentanza processuale della società, nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore per le controversie, anche pendenti, relative alla gestione dell’ente.
Nell’esercizio dei poteri dell’assemblea, nel solo caso in cui siano stati espressamente conferiti all’ausiliario e solo per atti determinati: in tal caso, però, le relative deliberazioni non sono efficaci senza approvazione del tribunale.
Nella facoltà di esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, ma l’azione può essere rinunciata, o transatta, dalla società ai sensi dell’art. 2393, ultimo comma.
Nella possibilità di convocare, prima della scadenza dell’incarico, l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, o per proporre la liquidazione della società o la sua sottoposizione ad una procedura concorsuale.
I poteri dell’amministratore giudiziario sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 2409 c.c. e 92 disp. att. c.c.