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Quali sono i poteri dell'amministratore giudiziario?

Sandro Montanari
Sandro Montanari
2025-10-18 20:11:56
Numero di risposte : 24
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1. L’amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. 2. Nel caso di sequestro di azienda l’amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro. 3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall’amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato. 5. L’amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale.
Michele Serra
Michele Serra
2025-10-09 00:30:15
Numero di risposte : 22
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I poteri dell’amministratore giudiziario consistono: 1) nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione, laddove gli atti di amministrazione possono essere compiuti, salvo che il decreto di nomina stabilisca diversamente, solo con l’autorizzazione del tribunale; 2) nella rappresentanza processuale della società, nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore per le controversie, anche pendenti, relative alla gestione dell’ente; 3) nell’esercizio dei poteri dell’assemblea, nel solo caso in cui siano stati espressamente conferiti all’ausiliario e solo per atti determinati: 4) nella facoltà di esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, ma l’azione può essere rinunciata, o transatta, dalla società ai sensi dell’art. 2393, ultimo comma; 5) nella possibilità di convocare, prima della scadenza dell’incarico, l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, o per proporre la liquidazione della società o la sua sottoposizione ad una procedura concorsuale.
Luisa Coppola
Luisa Coppola
2025-10-01 13:44:24
Numero di risposte : 27
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Secondo la prima tesi, spetta al giudice dell'esecuzione determinare di volta in volta le funzioni ed i poteri dell'amministratore. In assenza di disposizioni, non può che trovare applicazione la regola generale in tema di amministrazioni giudiziarie, secondo cui l'amministratore ha il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'ordinaria amministrazione, mentre è necessaria una specifica autorizzazione per compiere atti di straordinaria amministrazione. Secondo un’altra tesi, trova applicazione l’art. 1800cc, con la conseguenza che i poteri dell'amministratore sono quelli del depositario per ciò che concerne l'attività di custodia del bene, mentre si applicano le norme del mandato, se la natura delle cose richiede atti di amministrazione. L'amministratore assume la qualità di organo ausiliare del giudice, con gli obblighi ed i poteri propri di questo.