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Articolo 33 della Costituzione: cosa sancisce?

Egidio Lombardi
Egidio Lombardi
2025-05-14 11:58:12
Numero di risposte: 5
L’articolo 33 della Costituzione italiana sancisce alcuni diritti fondamentali, garantendo la libertà dell’arte e della scienza e il loro libero insegnamento. La Costituzione italiana assegna allo Stato la responsabilità di stabilire le «norme generali sull’istruzione» e di istituire «scuole statali per tutti gli ordini e gradi». Secondo l’art. 33.3, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione è riconosciuto anche a enti e privati. Le scuole private possono ottenere la parità con le scuole pubbliche e la legge assicura loro «piena libertà» oltre a garantire agli alunni un «trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali».
Stella Martino
Stella Martino
2025-05-12 03:46:39
Numero di risposte: 5
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Questa importante aggiunta mette in evidenza come lo sport non sia meramente inteso come una pratica fisica ma come un prezioso alleato nell’educazione, nell’inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di ogni cittadina e cittadino. La modifica dell’articolo 33 della Costituzione italiana apre la strada al riconoscimento anche nel nostro Paese dello sport quale diritto umano e bene comune che esprime valori fondamentali della vita legati: allo stare insieme; al piacere derivante dal gioco, dalla festa e dalla ricreazione; alla fruizione del benessere e della pienezza della vita.
Tommaso De luca
Tommaso De luca
2025-04-30 07:05:45
Numero di risposte: 3
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Gennaro Gallo
Gennaro Gallo
2025-04-22 06:01:48
Numero di risposte: 5
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
Dino Montanari
Dino Montanari
2025-04-22 02:42:15
Numero di risposte: 5
L'articolo 33, ribadendo che la scuola è aperta a tutti, inclusi gli stranieri, sancisce che l'insegnamento dell'arte e della scienza è libero, come libero ne è l'esercizio. Come specificato dal comma 3, lo Stato non ha il monopolio dell'istruzione, dato che qualunque ente, pubblico o privato, può liberamente istituire scuole, al fine di impartire qualsiasi tipo di istruzione, purché ciò avvenga senza oneri per lo Stato. Venendo alle Università, la Costituzione ne riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti della legge.
Filippo Martinelli
Filippo Martinelli
2025-04-22 01:00:18
Numero di risposte: 3
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.