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Articolo 33 della Costituzione: cosa sancisce?

Gennaro Gallo
Gennaro Gallo
2025-04-22 06:01:48
Numero di risposte: 8
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
Dino Montanari
Dino Montanari
2025-04-22 02:42:15
Numero di risposte: 4
L'articolo 33, ribadendo che la scuola è aperta a tutti, inclusi gli stranieri, sancisce che l'insegnamento dell'arte e della scienza è libero, come libero ne è l'esercizio. Come specificato dal comma 3, lo Stato non ha il monopolio dell'istruzione, dato che qualunque ente, pubblico o privato, può liberamente istituire scuole, al fine di impartire qualsiasi tipo di istruzione, purché ciò avvenga senza oneri per lo Stato. Venendo alle Università, la Costituzione ne riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti della legge.
Filippo Martinelli
Filippo Martinelli
2025-04-22 01:00:18
Numero di risposte: 4
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.