In tema di diffamazione a mezzo stampa e di scriminante del diritto di cronaca, è configurabile una soglia di tolleranza, capace di sottrarre all'area della rilevanza penale le discrasie tra la realtà oggettiva e i fatti così come filtrati e riportati nell'articolo, le quali, alla luce anche del contesto in cui si inseriscono, sono definibili come marginali o secondarie, individuando caso per caso il discrimine nella effettiva capacità offensiva del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.
Non è irrilevante per la reputazione di un soggetto l'attribuzione di un fatto illecito diverso da quello su cui effettivamente si indaga o in relazione al quale viene esercitata l'azione penale e pertanto, in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste solo qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione di una condotta intenzionale, che può integrare gli estremi di reato, supera certamente il limite della continenza, ed esclude, pertanto, la scriminante del diritto di critica, la quale non può essere invocata allorché siano attribuite condotte illecite o moralmente disonorevoli.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa nei cui confronti penda un procedimento penale - una condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione; né, a tal fine, rileva l'estraneità del titolo al resoconto giudiziario esposto nell'articolo, in quanto il titolo di un articolo di stampa può assumere carattere diffamatorio non solo per il suo contenuto intrinseco ma anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell'articolo, in specie ove esso ne travisi e amplifichi il contenuto.