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Comunione dei beni: cosa spetta alla moglie in caso di separazione?

Oretta Pellegrino
Oretta Pellegrino
2025-06-17 00:01:14
Numero di risposte: 6
La comunione dei beni significa che tutti i beni acquistati e i soldi guadagnati dopo il matrimonio sono di proprietà di entrambi i coniugi, come anche i debiti accumulati dopo essersi sposati. I coniugi sono titolari al 50% di tutti gli acquisti fatti dal giorno del matrimonio a quello della separazione. Quindi anche l’acquisto di una casa effettuato esclusivamente da uno di loro, ad esempio il marito, rientra tra i beni in comunione. Il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce oggetto della comunione tra loro e diventa in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività di uno dei coniugi. Solamente in un caso, la proprietà dell’immobile potrebbe non venire divisa tra marito e moglie. Se, infatti, la casa è stata acquistata con il denaro di un solo coniuge, derivante dalla vendita di beni ricevuti in eredità o come donazione, non si tratta di un bene in comunione, ma di bene strettamente personale, del quale di fatto era proprietario prima del matrimonio. In tutte le altre situazioni però la casa è di entrambi, anche se il capitale investito era solo di uno di essi.
Anna Bianco
Anna Bianco
2025-06-10 17:10:10
Numero di risposte: 4
Sei in comunione dei beni con casa in proprietà. Visto che ti stai separando ti chiedi giustamente che cosa ne sarà della proprietà della casa familiare. Dobbiamo distinguere cinque casi diversi. Avete acquistato insieme la casa familiare dopo il matrimonio. Pertanto, siete comproprietari dell’immobile al 50%. E questo vale anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato fatto per intero o prevalentemente da uno dei due. Nel momento in cui vi separate, passate automaticamente dal regime di comunione a quello di separazione dei beni. Tuttavia, questo cambiamento del regime patrimoniale non incide sulla proprietà dell’immobile. Pertanto, la casa continua ad appartenervi al 50% ciascuno. Se vorrete potrete dividerla, cioè uno dei due potrà acquistare la metà dell’altro oppure potrete venderla e suddividere il prezzo ricavato. Benchè acquistata e pagata da uno soltanto, essendo voi in comunione dei beni, l’immobile è di proprietà di entrambi. Pertanto, la situazione è identica a quella vista sopra. Come vedi, acquistare un bene da soli, quando si è in regime di comunione, non è molto vantaggioso. E quando dico acquistare da soli intendo dire acquistare un bene con denaro soltanto proprio o facendo un mutuo a sé intestato. E non fa differenza che per l’acquisto vengano utilizzati i proventi del tuo lavoro o il denaro che possedevi prima del matrimonio. Se dopo la separazione personale vorrai dividere la casa, potrai venderla, ma dovrai suddividere il corrispettivo a metà con il tuo ex. Idem come sopra. Se sei stato tu l’acquirente, questa casa è soltanto tua e rimane tua anche dopo il matrimonio. Nel momento in cui ti separi, il tuo ex o la tua ex non potrà avanzare alcuna pretesa su detto immobile. L’immobile è stato acquistato prima del matrimonio dai due fidanzati. Trattandosi di due fidanzati, l’immobile acquistato appartiene ad entrambi in comunione ordinaria, ovvero come se l’immobile venisse acquistato da due amici o da due fratelli. Il bene appartiene in comunione ordinaria, ma non entra nella comunione legale dei beni. Mi rendo conto che, se non sei un tecnico, non ti sarà facile comprendere questa distinzione. Ma ti basterà sapere che al momento della separazione personale il bene continuerà ad appartenere a ciascuno dei due in comproprietà e pertanto uno dei due coniugi potrà acquistare la metà dell’altro oppure la casa potrà essere venduta a terzi dividendo a metà il ricavato.
Egisto Longo
Egisto Longo
2025-05-31 14:27:35
Numero di risposte: 5
In assenza di una scelta esplicita da parte dei coniugi, il regime patrimoniale vigente è automaticamente quello della comunione dei beni. La scelta della separazione dei beni non è una scelta egoistica, non è un segnale di scarsa fiducia nel partner, ma semplicemente una modalità di tutela dei due patrimoni. Se i coniugi decidono di acquistare una casa e di intestarla ad entrambi, quest’ultima sarà di proprietà di tutti e due nella stessa misura. Nel caso di separazione, non dovranno dividere il valore di quei beni, ma ad ognuno spetterà ciò che ha acquistato. Riassumendo, se i coniugi scelgono la separazione dei beni, quello che hanno acquistato prima e quello che acquisteranno durante il matrimonio, resterà di proprietà esclusiva di ognuno di loro. La separazione dei beni non influisce sulle dinamiche relative all’eredità. Se uno dei due coniugi ha figli da un matrimonio precedente, in caso di morte, con la separazione dei beni, non si rischiano discussioni per l’eredità. Nel caso di divorzio, i coniugi non dovranno dividere tutto ciò che è stato acquistato dopo le nozze. Se è presente la prole e la casa è di proprietà di entrambi, l’immobile verrà assegnato al genitore a cui vengono affidati i minori.
Armando Palmieri
Armando Palmieri
2025-05-28 19:25:17
Numero di risposte: 4
Nel regime di comunione legale, tutti i beni acquistati durante il matrimonio da uno o entrambi i coniugi entrano automaticamente a far parte di un patrimonio comune. I coniugi sono co-proprietari di questo patrimonio e condividono equamente frutti e oneri, indipendentemente dal contributo finanziario individuale. La comunione dei beni si scioglie automaticamente in caso di morte di uno dei coniugi, annullamento del matrimonio, separazione personale, divorzio, cambiamento convenzionale del regime patrimoniale, fallimento di uno dei coniugi, o separazione giudiziale dei beni. In caso di separazione, la moglie avrà diritto a una parte del patrimonio comune, in base ai principi di equadivisione e di comunidad dei beni acquistati durante il matrimonio. I coniugi possono cambiare il regime patrimoniale in qualsiasi momento dopo il matrimonio, optando per la separazione dei beni attraverso una convenzione stipulata per atto pubblico davanti a un notaio. Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.
Lazzaro Esposito
Lazzaro Esposito
2025-05-16 04:46:33
Numero di risposte: 5
Se i coniugi hanno scelto la comunione dei beni, tutti gli acquisti effettuati dopo il matrimonio sono considerati di proprietà comune. In caso di separazione, ciascun coniuge ha diritto al 50% del valore degli beni comuni, escludendo i beni personali e quelli ricevuti per donazione o successione. La comunione dei beni implica una divisione paritaria al momento della separazione, salvo diversa prova della titolarità esclusiva dei beni. Sono esclusi i beni personali, quelli ricevuti per donazione o successione e i risarcimenti per danno non patrimoniale.
Concetta De rosa
Concetta De rosa
2025-05-08 08:07:32
Numero di risposte: 5
La comunione potrebbe essere sintetizzata con la seguente massima: «Quel che è mio è anche tuo; quel che è tuo è anche mio». I beni acquistati dopo il matrimonio da ciascun coniuge – anche se con denaro personale – diventano di proprietà di entrambi, per una quota identica. Il problema si pone solo in caso di separazione. Questo perché la quota di ciascun coniuge sui beni in comunione non può né essere venduta, né essere ceduta, né separata. Con la separazione e, quindi, allo scioglimento della comunione, la moglie avrà diritto: alla metà dei soldi presenti sul conto corrente del marito e da questi non ancora spesi; alla metà dei soldi contanti in casa e del contenuto di eventuali casseforti; alla metà di eventuali investimenti o eventualmente alla metà del prezzo di vendita se questi vengono ceduti; alla divisione dei beni mobili e immobili che come detto può avvenire di comune accordo o con l’intervento del giudice. Quindi, la moglie avrà diritto a metà del denaro derivante dalla vendita della casa se questa non può essere divisa in natura. Il marito può anche decidere di riscattare la quota della moglie versandole il relativo controvalore della sua quota; alla divisione delle auto o al controvalore in denaro.