Cosa escludere dalla comunione dei beni?

Luna Leone
2025-05-09 02:27:52
Numero di risposte: 10
Non tutti gli immobili acquistati dopo il matrimonio entrano nella comunione dei beni.
Restano esclusi:
Immobili ricevuti in donazione: se un coniuge riceve una casa in dono, questa resta di sua proprietà esclusiva.
Tuttavia, se la donazione riguarda una somma di denaro utilizzata per acquistare un immobile, quest’ultimo entrerà in comunione.
Immobili ricevuti in eredità: un immobile ereditato, anche dopo il matrimonio, non rientra nella comunione dei beni.
Immobili acquistati con risarcimenti per danni personali: se un coniuge riceve un risarcimento, un immobile acquistato con tali somme resta di sua proprietà esclusiva.
Non entrano in comunione gli immobili ricevuti in donazione, in eredità o acquistati prima del matrimonio.

Maria Colombo
2025-05-09 01:48:52
Numero di risposte: 7
I beni che, pur vigendo il regime di comunione legale, non sono soggetti a detto regime sono i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento. I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione. I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori. I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione. I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulta dall'atto di acquisto se di esso si è stato parte anche l'altro coniuge.

Giacinto Ferraro
2025-05-09 01:24:22
Numero di risposte: 5
Non entrano nella comunione legale i seguenti beni: i beni che, prima del matrimonio, erano di proprietà del coniuge o sui quali aveva un altro diritto reale come per esempio una servitù o un usufrutto.
I beni ottenuti, anche dopo il matrimonio, con donazioni o eredità, salvo che nell’atto di liberalità o nel testamento venga specificato che essi sono attribuiti a entrambi i coniugi in comunione.
I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori.
I beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione.
I soldi ottenuti a titolo di risarcimento danni nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
I beni comprati con il denaro derivante dalla vendita dei beni appena elencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
È possibile acquistare un bene dopo il matrimonio e prevedere che esso sia escluso dalla comunione.
Detta esclusione del bene dalla comunione venga menzionata espressamente nell’atto di acquisto.
All’atto di acquisto partecipi anche l’altro coniuge, non ovviamente in qualità di acquirente, ma solo per prendere atto dell’esclusione del bene dalla comunione.
I beni acquistati da un coniuge a titolo gratuito, per successione o donazione, non ricadono nella comunione, salvo che nell’atto di donazione o nel testamento, non sia specificatamente indicato come beneficiario la comunione.
I beni di uso personale che non rientrano nella comunione sono quelli acquistati dopo il matrimonio ma di uso strettamente personale.
Non rientrano nella comunione i beni utili all’attività professionale in senso stretto.
I beni acquistati per usucapione da uno dei due coniugi rientrano nella comunione a condizione che l’effetto dell’acquisto si realizzi durante il matrimonio.
Non rientrano nella comunione i beni utili all’attività professionale in senso stretto.

Kayla Bernardi
2025-05-09 01:18:18
Numero di risposte: 8
Sono esclusi dal patrimonio comune:
Beni personali preesistenti: Beni che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio.
Donazioni e successioni: Beni ricevuti dopo il matrimonio come donazioni o eredità.
Risarcimenti e pensioni di invalidità: Beni ottenuti come risarcimento per danni o come pensioni di invalidità non entrano nel patrimonio comune.
Beni personali o professionali: Oggetti strettamente personali o necessari per l'esercizio di una professione.
Beni riacquistati: Beni acquistati tramite la vendita o lo scambio di beni personali, specificamente esclusi dalla comunione se così indicato al momento dell'acquisto.

Andrea Longo
2025-05-09 00:51:57
Numero di risposte: 6
I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento.
I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori.
I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione.
I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si a stato parte anche l'altro coniuge.
La comunione legale non si estende al reddito conseguito da ciascuno dei coniugi per l’attività lavorativa svolta durante il matrimonio.
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Leggi anche
- Comunione o separazione dei beni: quale scegliere?
- Quale regime patrimoniale è adatto a voi?
- Comunione dei beni: cosa spetta alla moglie in caso di separazione?
- Come sono divisi i beni in caso di divorzio senza accordo?
- Pensione di reversibilità con separazione dei beni?
- Eredità: rientra nella comunione dei beni?
- Comunione o separazione dei beni: quali vantaggi fiscali?
- Separazione dei beni: quali diritti ereditari per il marito?
- Separazione dei beni: quali svantaggi comporta?
- Comunione dei beni: cosa eredita la moglie?
- Eredità e regime patrimoniale: come funziona in caso di separazione?