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Eredità: rientra nella comunione dei beni?

Cleopatra Greco
Cleopatra Greco
2025-06-03 07:23:57
Numero di risposte: 7
Eredità rientra nella comunione dei beni. In un regime patrimoniale di comunione dei beni, l'eredità viene suddivisa tra il coniuge superstite e gli eredi secondo modalità ben precise. Il coniuge superstite ha diritto alla metà dei beni comuni acquistati durante il matrimonio. Se la comunione dei beni è stata costituita per legge, il coniuge superstite aggiunge alla sua metà il restante 50% del patrimonio totale. La restante metà dei beni comuni viene suddivisa tra gli eredi, che possono essere i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, a seconda della situazione familiare. I beni esclusi dalla comunione dei beni, come quelli di proprietà esclusiva di ciascun coniuge prima del matrimonio o ottenuti per donazione o successione, non fanno parte dell'eredità soggetta alla divisione. La suddivisione delle quote ereditarie dipende dal tipo e dal numero di eredi al momento della morte del defunto.
Marcella Giuliani
Marcella Giuliani
2025-05-23 21:35:24
Numero di risposte: 7
Uno dei coniugi ha ereditato o ricevuto in donazione l’immobile durante il matrimonio. In questo caso, l’immobile non cade nella comunione dei beni, ma rimane di proprietà individuale del coniuge che l’ha ricevuto in eredità o in donazione. Pertanto, dopo la separazione personale, il coniuge proprietario rimarrà proprietario esclusivo dei bene e potrà farne ciò che crede.
Gabriele Rizzo
Gabriele Rizzo
2025-05-19 21:54:30
Numero di risposte: 5
Se la coppia è in separazione dei beni, il problema non si pone: ciascuno dei due coniugi rimane proprietario esclusivo di ciò che gli apparteneva prima del matrimonio e diventa proprietario esclusivo anche di ciò che acquista o riceve in seguito. Se, invece, i coniugi sono in regime di comunione legale, l’immobile ereditato entra in comunione dei beni soltanto se il testamento lo prevede espressamente, altrimenti l’eredità costituisce un «bene personale» di chi l’ha ricevuta, senza che l’altro coniuge possa pretendere di parteciparvi o chiedere di condividerlo. L’immobile ereditato da un coniuge non ricade nella comunione legale dei beni. La legge lo considera un «bene personale» e, perciò, lo esclude espressamente dall’oggetto della comunione, a meno che nel testamento non sia stato specificato che esso debba essere attribuito al patrimonio comune di entrambi i coniugi. I patrimoni personali di ciascun coniuge continuano, comunque, ad esistere e sono esclusi dalla comunione legale. Ci sono cose, mobili o immobili, che per legge, rimangono «beni personali» del marito o della moglie. Si tratta, precisamente, delle seguenti categorie: i beni che appartenevano ad un coniuge prima del matrimonio; i beni acquisiti successivamente da uno dei coniugi, per effetto di donazione o di successione; i beni di uso strettamente personale, quelli che servono all’esercizio della professione e le somme ottenute a titolo di risarcimento dei danni. Il motivo di questa scelta – operata dal legislatore, e dunque inderogabile – sta nel fatto che si tratta di beni all’acquisto dei quali l’altro coniuge non ha partecipato e quindi non deve beneficiarne. L’unica eccezione avviene quando l’eredità è stata devoluta per testamento ad uno dei due coniugi e il testatore aveva manifestato la volontà espressa di far rientrare determinati beni, compresi gli immobili, in comunione. Nella sentenza cui accennavamo all’inizio, la Suprema Corte ha stabilito che non cade in comunione legale la quota dell’immobile acquistata dal coniuge nel giudizio di divisione ereditaria, nemmeno quando colui che diviene proprietario del bene ha eseguito un versamento di conguaglio in denaro per la parte della somma spettante agli altri coeredi. Per i giudici di piazza Cavour questo versamento non è assimilabile al pagamento di un prezzo e la causa dell’attribuzione del bene resta quella della successione ereditaria.
Donato Conte
Donato Conte
2025-05-08 23:43:35
Numero di risposte: 8
L’art. 179 c.c. dispone che i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione, sono personali del coniuge. Potrebbe ad esempio accadere, nel corso della vita matrimoniale, che un parente decidi di donare un determinato bene ad uno dei coniugi. Oppure quest’ultimo potrebbe ricevere dei beni in eredità in seguito alla morte di un genitore. In questi casi, i beni ricevuti in donazione o in eredità non entrano a far parte della comunione e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge. Una prima ragione di tale previsione legislativa si fonda sul fatto che, nell’acquisto dei beni ereditati o donati, l’altro coniuge non ha minimamente contribuito. È stato infatti il donante o, in caso di successione, la persona scomparsa ad impegnarsi per l’acquisto di quel determinato oggetto o immobile. In secondo luogo, non è detto che colui che dona o lascia in eredità un bene, voglia che quest’ultimo diventi patrimonio comune dei coniugi. Del resto, prevedere che i beni ricevuti per donazione o eredità siano destinati a far parte, automaticamente, della comunione, vorrebbe dire imporre al donante o alla persona che vuole disporre dei propri averi per il tempo successivo alla sua morte una conseguenza forse non voluta.
Marina Pellegrino
Marina Pellegrino
2025-05-08 23:19:18
Numero di risposte: 3
I beni ricevuti in eredità non fanno parte della comunione dei beni. I beni ricevuti per donazione non entrano a fare parte della comunione dei beni. i beni acquisti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione; non costituiscono oggetto della comunione e sono, dunque, beni personali dei coniugi: i beni acquisti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
Roberto Santoro
Roberto Santoro
2025-05-08 21:23:05
Numero di risposte: 4
Secondo la legge italiana, un immobile ereditato da un coniuge non entra automaticamente nella comunione dei beni. Gli immobili ricevuti in eredità rientrano infatti tra i cosiddetti beni personali, quindi restano di proprietà esclusiva di chi li ha ricevuti. Tuttavia, c’è un’eccezione importante: se nel testamento il defunto ha specificato che il bene deve entrare nel patrimonio comune, allora l’immobile rientrerà nella comunione. No, un immobile ereditato da un coniuge non entra automaticamente nella comunione dei beni. Rimane un bene personale, a meno che il testatore non abbia disposto diversamente nel testamento. No, l’eredità ricevuta da un coniuge resta di sua proprietà esclusiva, anche se il matrimonio è in regimi di comunione dei beni.
Guido Mancini
Guido Mancini
2025-05-08 20:45:31
Numero di risposte: 3
La norma generale, in tema di comunione legale dei coniugi, è che tutti i beni entrati nel patrimonio successivamente al matrimonio divengono parte della comunione. La regola generale dettata dall’art 177 c.c., conosce dunque alcune importanti eccezioni; queste sono in parte richiamate dallo stesso art. 177, in parte sono tipizzate agli articoli successivi. Importa in particolare l’art 179 c.c., che alla lettera b) dispone che “i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione” non costituiscono oggetto della comunione e sono personali del coniuge. Pertanto, in mancanza di una espressa disposizione, ciò che viene ereditato dal coniuge rimarrà nella sua esclusiva proprietà. Per quanto concerne invece i beni dell’impresa del coniuge, quando questa è costituita prima del matrimonio entrano a far parte della comunione solo gli incrementi della stessa. Ne consegue che il coniuge, socio a seguito di successione, potrà vantare la proprietà esclusiva unicamente sulle quote ereditate. Qualora avvenissero invece degli incrementi, entrerebbero in comunione, come specificato dalla giurisprudenza di Cassazione. Perme comunque in capo ai coniugi la facoltà di estendere la comunione dei beni anche alle quote ereditate da uno di essi.
Margherita Parisi
Margherita Parisi
2025-05-08 18:34:35
Numero di risposte: 5
L’eredità ricevuta da uno dei coniugi prima o durante il matrimonio non entra a far parte della comunione dei beni. L’eredità, infatti, costituisce un bene personale del coniuge che l’ha ricevuta, con la conseguenza che la stessa spetta solo e soltanto a quest’ultimo, mentre l’altro non può vantare alcuna pretesa su di essa. Questo vale non solo quando il coniuge abbia ereditato somme di denaro, ma anche nell’ipotesi in cui l’eredità riguardi beni mobili o immobili. L’eredità, dunque – insieme ai beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, ai beni acquisiti per donazione e ai beni utilizzati per lo svolgimento di attività professionale -rientra nella categoria dei beni personali del coniuge che, in quanto tali, rimangono di proprietà del coniuge che li ha acquistati o percepiti e non confluiscono nel patrimonio comune. Va infatti ricordato che l’eredità percepita da uno dei coniugi può cadere in comunione dei beni quando ciò sia stato espressamente previsto all’interno del testamento.