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Come sono divisi i beni in caso di divorzio senza accordo?

Ivana Fontana
Ivana Fontana
2025-05-08 11:04:49
Numero di risposte: 6
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale. I coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni ovvero la comunione convenzionale. Altro regime patrimoniale particulare è previsto per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia.
Silverio Costa
Silverio Costa
2025-05-08 10:41:12
Numero di risposte: 13
In caso di divorzio senza accordo, i beni comuni vengono divisi secondo le regole della comunione legale. La comunione legale dei beni costituisce il regime normale che opera tra coniugi in mancanza di una diversa convenzione. I coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni. In caso di separazione dei beni, i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni e ciascuno rimane proprietario dei beni che possedeva prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente. Il fondo patrimoniale può essere costituito per fare fronte ai bisogni della famiglia e i beni costituenti il fondo patrimoniale vengono specificamente destinati a tale scopo. Per la amministrazione dei beni del fondo si osservano le stesse norme previste per la amministrazione dei beni della comunione legale. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l’atto costitutivo del fondo stesso disponga diversamente.
Danilo Guerra
Danilo Guerra
2025-05-08 06:29:16
Numero di risposte: 7
In base alla disciplina vigente prima del 1975 nei rapporti patrimoniali tra i coniugi la regola era la separazione dei beni. Tuttavia ai sensi degli artt. 215 ss c.c. era ammessa la comunione per gli acquisti futuri. La riforma del 1975 ha introdotto, come regola, il regime della comunione legale mentre la separazione deve essere oggetto di scelta apposita. La riforma del 1975 ha previsto che per le famiglie già costituite si sarebbe applicata per gli acquisti futuri la comunione legale, salvo che entro il 20/9/1977 le stesse non avessero scelto di mantenere la separazione. Gli acquisti anteriori la riforma avrebbero potuto essere assoggettati alla comunione con apposita dichiarazione entro la stessa data del 15/01/1978. In tal caso la porzione di immobile intestata dal marito a sé stesso cade in comunione tra i coniugi. Se, invece, scelsero la separazione, per far cadere l'immobile in comunione sarebbe servita l'apposita dichiarazione. In tale secondo caso, non essendo noto se sia stata fatta o meno tale dichiarazione, è opportuno analizzare entrambe le ipotesi.