Come detto, chi non sceglie la separazione dei beni al momento del matrimonio o anche dopo entra automaticamente nel regime patrimoniale della comunione dei beni. Per i matrimoni contratti dal 20 settembre 1975 in poi, il regime automatico è quello della comunione dei beni. Chi, però, vuole avere delle certezze nero su bianco, deve dare un’occhiata al certificato di matrimonio. Pertanto, occorrerà chiedere un estratto dell’atto di matrimonio al Comune presso il quale sono state celebrate le nozze. Se sull’atto risulta indicato «nessuna annotazione» significa che sei sposato in regime di comunione legale dei beni. L’atto di matrimonio dovrà riportare anche un’eventuale scelta successiva di separazione dei beni fatta davanti ad un notaio.
Per sapere se c’è la comunione dei beni, occorre precisare che per i matrimoni contratti fino al 20 settembre 1975, il regime che veniva automaticamente applicato era quello della separazione dei beni, quindi a meno che i coniugi abbiano voluto optare per la comunione dei beni – scelta che doveva essere manifestata in modo chiaro ed esplicito – marito e moglie restano ciascuno titolare dei propri beni.
Un regime che comporta, ovviamente l’esatto contrario: tutto ciò che viene acquistato dagli sposi dopo le nozze entra a far parte del patrimonio in comune di entrambi, salvo alcune eccezioni, poiché non proprio tutti i beni diventano di proprietà degli sposi al 50%. In pratica, non rientrano nel regime di comunione: i beni che i coniugi possedevano prima del matrimonio, i beni ricevuti dai coniugi per donazione o per successione ereditaria anche dopo il matrimonio, i risarcimenti di un danno, i beni personali o di uso strettamente legato all’attività lavorativa, i beni acquistati con il ricavato dalla vendita dei citati beni, i proventi economici derivanti dal lavoro dei coniugi.