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Quante mensilità sono dovute in caso di licenziamento?

Mirella Bernardi
Mirella Bernardi
2025-09-09 14:03:49
Numero di risposte : 14
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Per le aziende con meno di quindici dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, l’indennità risarcitoria spettante al lavoratore è di sei e non di quattordici mensilità. La determinazione dell'indennità risarcitoria pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione è contra legem, perché tale misura massima dell'indennità poteva essere fissata in presenza di due requisiti, ovvero la condizione dell'anzianità di servizio ultraventennale della lavoratrice ed il requisito dimensionale costituito da un’azienda con più di quindici e fino a sessanta dipendenti. La misura dell'indennità risarcitoria non poteva superare il limite di 6 mensilità dell'ultima retribuzione, secondo gli elementi indicati nella prima parte dell'art. 8 L. n. 604/1966. Tale misura massima dell'indennità poteva essere fissata in presenza di due requisiti, ovvero la condizione dell'anzianità di servizio ultraventennale della lavoratrice ed il requisito dimensionale costituito da un’azienda con più di quindici e fino a sessanta dipendenti. La Corte territoriale non ha accertato l’esistenza di tale seconda condizione, che, nella vicenda in esame non sussiste, in quanto il datore di lavoro non aveva un’azienda di tali dimensioni.
Isira Russo
Isira Russo
2025-09-09 11:53:15
Numero di risposte : 15
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Il datore di lavoro, per evitare il giudizio, può offrirti (entro 60 giorni dal licenziamento) una somma netta di importo da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La somma deve essere offerta tramite assegno circolare e l’accettazione equivale a rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se già proposta. Il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione e ripristinare il rapporto di lavoro e tu avrai diritto a ricevere la retribuzione maturata prima della revoca.
Fabiano Rossi
Fabiano Rossi
2025-09-09 10:43:16
Numero di risposte : 21
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in caso di licenziamento ingiustificato – secondo il Jobs Act – non poteva superare le 6 mensilità, indipendentemente dall’anzianità del lavoratore o dalla gravità della violazione. In caso di licenziamento discriminatorio, nullo o orale, l’art. 2 prevede la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre a un’indennità minima di 5 mensilità e alla contribuzione previdenziale. Il lavoratore può scegliere di rinunciare alla reintegrazione e ottenere un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, non soggetta a contribuzione, purché lo comunichi entro 30 giorni. Nei casi in cui il licenziamento sia ingiustificato per insussistenza del fatto contestato, il giudice può disporre una “reintegrazione attenuata” e un risarcimento entro il limite di 12 mensilità. Quando invece il recesso è privo dei requisiti previsti (giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo), l’indennizzo può variare tra 12 e 24 mensilità, secondo quanto stabilito dall’art. 3. In presenza di sole violazioni procedurali, l’art. 4 prevede un’indennità tra 6 e 12 mensilità. In concreto, il lavoratore riceveva una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità in caso di licenziamento ingiustificato.
Liborio Costantini
Liborio Costantini
2025-09-09 08:22:56
Numero di risposte : 20
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L’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015 aveva introdotto un criterio univoco per il calcolo dell’indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, ricompreso tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e calcolato esclusivamente sulla sua anzianità di servizio. Il Legislatore, già allora, aveva inteso svincolare dalla discrezionalità del Giudice la quantificazione dell’onere che, in caso di licenziamento illegittimo, sarebbe gravato sul datore di lavoro. Con il Decreto Dignità, il Legislatore ha seguito il medesimo ragionamento e, ha confermato il criterio di calcolo, inasprendo la “forbice” e passando da 4-24 mensilità a 6-36 mensilità. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui è stata individuata l’anzianità di servizio quale unico criterio di calcolo dell’indennità per licenziamento illegittimo, in quanto contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza Costituzionalmente garantiti. Il lavoratore potrà ottenere un’indennità ora compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, a scelta insindacabile del solo Giudice. La sentenza, dunque, investe esclusivamente le disposizioni del comma 1 del citato articolo, ossia il criterio di calcolo, lasciando, di conseguenza, inalterata la previsione della misura minima e massima di mensilità riconoscibili al lavoratore.