Quanto ti spetta se vieni licenziato?
 
                                                    Noemi Romano
                                                                2025-10-31 14:28:49
                                                                
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                                                    Leone Valentini
                                                                2025-10-31 13:36:03
                                                                
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                                                                                                                            Valgono i seguenti termini di disdetta: un mese nel primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno di servizio, tre mesi dal decimo anno di servizio. 
Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio. 
La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scritto. 
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con un preavviso di sette giorni. 
Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti. 
La disdetta data durante uno di tali periodi è nulla. 
Se, invece, la disdetta è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
                                                     
                                                    Asia Gatti
                                                                2025-10-31 12:58:54
                                                                
                                                                    Numero di risposte
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                                                                                                                            Se siete ancora nel periodo di prova, il preavviso di disdetta è di 7 giorni.
Se siete nel vostro primo anno di contratto, il preavviso di licenziamento è di 1 mese.
Se hai tra i 2 e i 9 anni di anzianità di servizio, il preavviso di licenziamento è di 2 mesi.
Il vostro datore di lavoro dovrà darvi 3 mesi di preavviso di licenziamento se avete più di 9 anni di anzianità di servizio nella società.
Questo è limitato ad un massimo di 6 mesi di stipendio lordo.
L'indennità sarà calcolata sulla base della retribuzione lorda percepita dal dipendente prima del licenziamento. 
Così su un salario svizzero in seguito a un licenziamento in Svizzera.
In questi casi, ricevete l'80% del vostro salario perduto.
                                                     
                                                    Sarita Ferraro
                                                                2025-10-31 12:43:15
                                                                
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                                                                                                                            Indennità di disoccupazione 
Stranieri/frontalieri e disoccupazione 
Lavoratori indipendenti e disoccupazione 
Prestazioni transitorie per disoccupati anziani
                                                     
                                                    Luce Farina
                                                                2025-10-31 10:10:45
                                                                
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Dovrete presentarle successivamente al vostro consulente URC per ricevere un’indennità di disoccupazione senza limitazioni. 
Per adempiere all’obbligo di prevenire e ridurre il danno nei confronti dell’AD, in quanto assicurati dovete intraprendere tutto quanto è in vostro potere per evitare o abbreviare la disoccupazione. 
Dovete candidarvi alle offerte di lavoro anche prima di diventare disoccupati, se necessario anche al di fuori del vostro settore professionale. 
Per migliorare le vostre possibilità sul mercato del lavoro, l'Ufficio regionale di collocamento (URC) può obbligarvi a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 
Per chiarire ulteriori questioni, è consigliabile registrarsi presso un URC per i servizi pubblici per l'impiego e iscriversi alla Job-Room - la più grande borsa del mercato del lavoro in Svizzera - e ai relativi eServices e alle funzioni a disposizione. 
Per saperne di più, consultate le pagine seguenti.
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