La determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione.
Il calcolo dell’indennità risarcitoria è dunque avulso dalla collocazione temporale dell’attività svolta nel periodo di allontanamento dal posto di lavoro e il calcolo dev’essere eseguito sottraendo le somme aliunde percepite o percepibili dalle retribuzioni spettanti per l’intero periodo dal licenziamento alla reintegra nel posto di lavoro.
Se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.
Se il risultato del calcolo è inferiore alle dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a questo minore importo.
L’onere della prova grava sul datore di lavoro, che deve provare, sia pure con l’ausilio di presunzioni semplici, l’aliunde perceptum e percipiendum.