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Come si calcola l'indennità di licenziamento?

Lisa Milani
Lisa Milani
2025-09-24 20:06:27
Numero di risposte : 35
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Il datore di lavoro, per evitare il giudizio, può offrirti (entro 60 giorni dal licenziamento) una somma netta di importo da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La somma deve essere offerta tramite assegno circolare e l’accettazione equivale a rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se già proposta. A seconda della gravità del vizio del licenziamento accertato dal giudice, potrai ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro oppure un’indennità risarcitoria. Puoi ottenere la reintegrazione, oltre ad un risarcimento del danno, in caso di licenziamento discriminatorio, intimato in forma orale o nullo oppure se dimostri l’insussistenza del fatto a te contestato; in tutti gli altri casi avrai solo diritto a un’indennità risarcitoria.
Loredana Valentini
Loredana Valentini
2025-09-23 00:20:15
Numero di risposte : 29
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Il Dlgs 23/2015 di attuazione del Jobs act prevede nuove modalità di calcolo delle indennità collegate al licenziamento del lavoratore sulle quali il trattamenti fiscale sara differenziato sulla base delle modalità di licenziamento e dal momento del pagamento. Per quanto riguarda le indennità collegate al licenziamento nullo o inefficace, il lavoratore potrà ricevere, su decisione del giudice o un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento a «titolo di risarcimento del danno subito»; oppure un’indennità «sostitutiva della reintegrazione», pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, non soggetta a contribuzione previdenziale. In caso di conciliazione, con cessazione del rapporto di lavoro e in assenza di giudizio al lavoratore spetta un importo pari a una mensilità per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, l’art 23 del decreto prevede specificamente che esso non costituisca reddito imponibile ai fini Irpef , non sia soggetto a contributi né alle addizionali IRPEF .
Ubaldo Sanna
Ubaldo Sanna
2025-09-09 13:33:18
Numero di risposte : 25
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La determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione. Il calcolo dell’indennità risarcitoria è dunque avulso dalla collocazione temporale dell’attività svolta nel periodo di allontanamento dal posto di lavoro e il calcolo dev’essere eseguito sottraendo le somme aliunde percepite o percepibili dalle retribuzioni spettanti per l’intero periodo dal licenziamento alla reintegra nel posto di lavoro. Se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo. Se il risultato del calcolo è inferiore alle dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a questo minore importo. L’onere della prova grava sul datore di lavoro, che deve provare, sia pure con l’ausilio di presunzioni semplici, l’aliunde perceptum e percipiendum.