Hanno diritto all'Indennità di Buonuscita i dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione.
I lavoratori con diritto all'Indennità di Buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare passano automaticamente in regime di TFR.
Il valore dell'Indennità di Buonuscita maturata fino a quel momento costituisce il montante della prestazione di fine rapporto, a cui si aggiungono i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni.
La prestazione verrà corrisposta alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L'Indennità di Buonuscita è corrisposta d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.
Le somme spettanti saranno accreditate sui conti correnti o su altri strumenti di pagamento elettronici dotati di IBAN (carta di debito o di credito prepagata) individuati dall’interessato.
Il diritto all'Indennità di Buonuscita o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, dopo cinque anni dal momento in cui è sorto.
Si può interrompere la prescrizione con un atto rivolto alla sede competente per territorio che dimostri l'intenzione di avvalersi del diritto.
I servizi utili al conseguimento dell'Indennità di Buonuscita danno luogo all’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Sono utili ai fini dell'Indennità di Buonuscita i servizi: di ruolo; non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo; ricongiunti, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;
Per il conseguimento dell'Indennità di Buonuscita, l'iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) comporta l'obbligo del versamento di un contributo stabilito nella misura del 9,6% della retribuzione utile considerata in ragione dell’80% e così ripartito: 7,1% a carico dell’ente e 2,5% a carico del dipendente.