L’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato deve essere determinata sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra.
Dall’ammontare dell’indennità va dedotto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, in ogni caso, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
La Corte di Cassazione ha richiamato il principio espresso in precedenti giurisprudenziali secondo cui l’aliunde perceptum e percipiendum comportano la corrispondente riduzione del risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento e definito dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori.
Riduzione che va commisurata alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l’effettiva reintegra.
Le somme aliunde percepite o percepibili dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall’ammontare complessivo del danno sofferto per effetto del recesso.