Cosa viene pagato dopo il licenziamento?
 
                                                    Marieva D'angelo
                                                                2025-10-05 14:05:32
                                                                
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La risposta alla domanda “se mi licenzio ho diritto al TFR?” è quindi affermativa.
Il diritto al TFR non dipende dalla modalità di cessazione del rapporto (che sia dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale o pensionamento), poiché si tratta di una somma legata alla retribuzione e semplicemente differita nel tempo.
Anche per il TFR destinato al fondo pensione, quindi, il diritto alla liquidazione è garantito in caso di dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, data la finalità previdenziale, il lavoratore può decidere di lasciare il TFR nel fondo o di trasferirlo a un’altra forma di previdenza complementare, continuando così ad accumulare capitale per una pensione integrativa.
                                                     
                                                    Sarita Ferraro
                                                                2025-09-24 20:01:32
                                                                
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                                                                                                                            Al momento della cessazione del rapporto di lavoro l’azienda ha l’obbligo di corrispondere nell’ultima busta paga delle somme aggiuntive rispetto alla normale retribuzione del mese, dette competenze di fine rapporto.
Nell’ultima busta paga, le somme dovute al lavoratore spettano indipendentemente dalla ragione che ha portato alla fine del rapporto di lavoro.
Queste competenze da erogare nell’ultima busta paga sono composte da varie voci: TFR Ferie e Permessi Tredicesima e Quattordicesima Indennità di mancato preavviso Ulteriori competenze
Il lavoratore ha diritto al pagamento integrale del TFR anche in caso di licenziamento, anche se esso fosse avvenuto per motivi disciplinari.
Se alla cessazione di un rapporto di lavoro restano ancora delle ferie o dei permessi, il lavoratore ha diritto a ricevere una somma pari al residuo.
Normalmente la tredicesima viene pagata nel mese di dicembre; nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima di questo mese, al lavoratore viene erogato quanto maturato fino al momento della cessazione.
Questa è una competenza che non viene erogata automaticamente ma che spetta solamente in due casi precisi: in caso di licenziamento, cioè quando è l’azienda a decidere di cessare il rapporto senza aver rispettato il preavviso previsto dal contratto collettivo.
                                                     
                                                    Eugenio Villa
                                                                2025-09-22 02:10:43
                                                                
                                                                    Numero di risposte
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                                                                                                                            dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.).
Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.
I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).
Il pagamento deve avvenire: entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso.
Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata.
Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.
                                                     
                                                    Mirella Martino
                                                                2025-09-09 11:42:30
                                                                
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Il ticket di licenziamento va in parte a finanziare la Naspi.
Il contributo di licenziamento dovuto all’Inps è interamente a carico del datore di lavoro.
L’importo del ticket raggiunge il massimale di € 1.907,01 in caso di rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.
L’obbligo di versamento debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
                                                    Leggi anche
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